Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo esaminata la domanda intesa ad ottenere la  protezione  della
denominazione «Pistacchio di Raffadali» come denominazione di origine
protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e
del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione  per
la tutela del Pistacchio di Raffadali ed acquisito inoltre il  parere
della Regione Siciliana, esprime parere  favorevole  sulla  stessa  e
sulla proposta di disciplinare di produzione  nel  testo  di  seguito
riportato. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
presente proposta, dovranno pervenire al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della  qualita'  agroalimentare  dell'ippica  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse
legittimo e residenti sul territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. 
 
Proposta di riconoscimento della denominazione  di  origine  protetta
                       Pistacchio di Raffadali 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» e'
riservata alla  drupe  di  pistacchio  che  rispondono  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.