IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente
le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia
dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica,  per  la
salute degli animali o per la salute delle piante; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto in particolare l'art. 26 del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
«Aiuti destinati  a  indennizzare  i  costi  della  prevenzione,  del
controllo e dell'eradicazione di  epizoozie  e  organismi  nocivi  ai
vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie  e
organismi nocivi ai vegetali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38  e,
in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi per  favorire  la
ripresa dell'attivita' produttiva e il capo II,  che  disciplina  gli
interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite
da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; 
  Visto il decreto legislativo del 26  marzo  2018,  n.  32,  recante
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016,  n.  154,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2018; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a  misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il decreto del 23 dicembre 2015, recante  piano  assicurativo
agricolo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 1° marzo 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto del 30 dicembre 2016, recante  piano  assicurativo
agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 15 febbraio 2017, n. 38; 
  Visto il decreto del 6 novembre 2017,  recante  piano  assicurativo
agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 21 dicembre 2017, n. 297; 
  Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018  e  bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2018-2020,   che
istituisce, nello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola  al
fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti  diretti  a
fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2019; 
  Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205
del  2017,  stabilisce  che  il  Fondo  per  l'emergenza  avicola  e'
finalizzato, tra l'altro, ad  interventi  per  agevolare  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a  favore  delle  imprese
agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; 
  Visto il decreto interministeriale  13  marzo  2018,  del  Ministro
della salute e del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti  i
criteri di  attuazione  e  le  modalita'  di  accesso  al  Fondo  per
l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale 13 marzo  2018,
recante interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva del settore  avicolo  ed,  in  particolare,  il  comma  1,
lettera a); 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  citato  decreto
interministeriale 13 marzo 2018, una somma pari a 5 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno  2019  e'  destinata
agli interventi per favorire la ripresa  dell'attivita'  economica  e
produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese agricole  operanti  nel
settore avicolo  che  non  hanno  sottoscritto  polizze  assicurative
agevolate a copertura dei rischi, la  cui  attivita'  e'  limitata  o
impedita  dalle  prescrizioni  sanitarie  adottate  per  impedire  la
diffusione della malattia; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6   del   citato   decreto
interministeriale 13 marzo 2018, con successivo decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono  dettagliate  le
disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  del  medesimo  decreto  interministeriale,  nonche'  le
informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea
del regime di aiuto e  le  disposizioni  necessarie  a  garantire  la
demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Ritenuto necessario prevedere opportune misure di  demarcazione  al
fine   di   evitare   il   rischio   di   doppio   finanziamento    o
sovracompensazione a seguito delle misure  di  sostegno  del  mercato
adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (UE)  n.  1308/2013
per la compensazione dei danni  indiretti  successivi  al  1°  aprile
2016; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al presente regime, rubricata al n. SA.51808(2018/XA); 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  per  l'influenza  aviaria
adottato annualmente ai sensi  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 9, di  attuazione  della  direttiva  2005/94/CE  relativa  a
misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 6 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale  13
marzo  2018,   individuando   le   disposizioni   applicative   degli
interventi, le informazioni  necessarie  per  la  comunicazione  alla
Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni  necessarie
a garantire la demarcazione con gli interventi  finanziati  ai  sensi
dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.