IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Vista la determinazione  AIFA  n.  1674/2017  del  3  ottobre  2017
pubblicata per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  21
ottobre 2017 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Teva»; 
  Considerato che le sentenze del Tribunale amministrativo  regionale
Lazio, Sez. III-Quater, n. 7452/2018, n. 7454/2018 e 7459/2018 del  5
luglio  2018,  che  con  riferimento  alle   specialita'   medicinali
«Ezetimibe  e  Simvastatina  EG»,  «Ezetimibe  e   Simvastatina   Doc
Generici»  e  «Ezetimibe  e  Simvastatina  Mylan»,   hanno   disposto
l'annullamento in parte qua dell'art. 2 delle relative determinazioni
di classificazione e  prezzo  e  in  particolare  della  clausola  di
seguito indicata: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente
che in associazione, sia sottoposto  a  copertura  brevettuale  o  al
certificato di protezione complementare, la  classificazione  di  cui
alla presente determinazione ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
dal giorno successivo alla  data  di  scadenza  del  brevetto  o  del
certificato di protezione  complementare,  pubblicata  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale e' classificato, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn)»; 
  Vista l'istanza presentata dalla societa' Teva  Italia  S.r.l.  con
sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n.  4,  20123  Milano  titolare
dell'A.I.C.  relativa  alla  specialita'  medicinale   «Ezetimibe   e
Simvastatina Teva» e ravvisata la necessita' di riesaminare,  pur  in
assenza  di  autonomo  ricorso  al  fine  di  evitare  disparita'  di
trattamento, il contenuto della determinazione AIFA n. 1674/2017  del
3  ottobre  2017  alla  luce   di   quanto   statuito   dal   giudice
amministrativo nelle sentenze sopracitate, secondo cui «la  copertura
brevettuale debba essere limitata  al  principio  attivo  oggetto  di
brevetto e non possa essere estesa a tutte le possibili  combinazioni
del principio attivo con altre  molecole  (che  abbiano  esaurito  la
propria copertura brevettuale) per il  solo  fatto  che  ad  esse  si
faccia riferimento in una delle rivendicazioni  del  brevetto  o  che
possono avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a
quella del solo principio attivo brevettato»; 
  Ritenuto  pertanto  che  la  specialita'  medicinale  «Ezetimibe  e
Simvastatina Teva» debba essere classificata in fascia  A,  con  nota
13; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'art. 2 della determinazione AIFA  n.  1674/2017  del  3
                            ottobre 2017 
 
  Ferma restando  la  validita'  dell'istanza  di  rimborsabilita'  e
prezzo  presentata  dalla  Teva  Italia  S.r.l.  per  il   medicinale
EZETIMIBE E  SIMVASTATINA  TEVA,  nonche'  il  relativo  procedimento
istruttorio gia' espletato, l'art. 2  della  determinazione  AIFA  n.
1674/2017 del 3 ottobre 2017, per i motivi indicati in  premessa,  e'
sostituito dall'art. 2 della presente determinazione.