Con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del  26
ottobre 2018 e' stata approvata la riforma organizzativa  riguardante
gli  assetti  e  le  modalita'  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
vigilanza svolte dal Dipartimento vigilanza  bancaria  e  finanziaria
dell'amministrazione centrale e dalla rete territoriale. 
    La riforma e' diretta a rafforzare la partecipazione ai  processi
decisionali del Single supervisory mechanism, il coordinamento con le
altre Autorita' di vigilanza, a presidiare l'innovazione  finanziaria
e a sostenere l'efficacia dell'azione di vigilanza sul territorio. 
    La riforma organizzativa ha decorrenza dal  19  novembre  2018  e
determina,  tra  l'altro,  lo  spostamento   di   alcune   competenze
amministrative tra  strutture  dell'amministrazione  centrale  e  tra
queste  e  la  rete  territoriale,  oltre  alla  ridenominazione  del
Servizio coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza (CRE)
in Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV). 
    In ragione di cio', con il presente provvedimento si  procede  ad
aggiornare  al  nuovo  assetto  organizzativo:  i)  i   criteri   per
l'individuazione  delle   unita'   organizzative   responsabili   dei
procedimenti amministrativi in materia di vigilanza (par. 1);  ii)  i
riferimenti alle strutture organizzative  della  vigilanza  contenuti
nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente  i
procedimenti amministrativi (par. 2). 
1.  Individuazione  delle  unita'  organizzative   responsabili   dei
procedimenti amministrativi in materia di vigilanza 
    L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 (1)  ,  cosi'  come
successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del
21 gennaio 2014 (2) , del 4 novembre 2014 (3) e del 22 settembre 2015
(4) , (di seguito: «il regolamento»),  rinvia,  per  l'individuazione
delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o
fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco  allegato  al
regolamento stesso. 
    Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di  funzioni  tra  le
strutture  dell'amministrazione  centrale   e   quelle   della   rete
territoriale  aventi  compiti  di   vigilanza   tiene   conto   della
necessita', per ragioni di efficacia ed efficienza dell'attivita', di
attribuire: a) al  Servizio  RIV,  che  svolge  funzioni  trasversali
all'interno del Dipartimento, i  procedimenti  riguardanti  l'accesso
degli intermediari al mercato bancario e finanziario; b) al  Servizio
supervisione   intermediari   finanziari   (SIF),   o   alle   unita'
organizzative responsabili della vigilanza consolidata sui gruppi, le
competenze di supervisione sulle societa' fiduciarie  a  seconda  che
esse appartengano o meno a gruppi; c) alle  filiali  della  Banca  le
competenze per alcune Societa' di  gestione  del  risparmio  (SGR)  e
Societa' di investimento a capitale fisso (SICAF), individuate  sulla
base di criteri operativo-dimensionali, nonche' le competenze per  le
filiali di banche comunitarie meno significative e per quelle che non
rientrano nel Meccanismo di vigilanza unico. Gli  intermediari  e  le
relative  strutture  di  vigilanza   competenti   sono   consultabili
nell'applicazione  telematica  «Albi   ed   elenchi   di   vigilanza»
disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (5) . 
    Alla luce delle innovazioni organizzative  sopra  richiamate,  si
individuano le unita'  organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi della Banca d'Italia in materia di vigilanza  bancaria
e finanziaria secondo i seguenti criteri: 
      1) i riferimenti al Servizio CRE, contenuti nel  regolamento  e
nel relativo elenco si intendono effettuati al Servizio RIV; 
      2) i procedimenti  e  le  fasi  procedimentali  in  materia  di
accesso al mercato bancario e finanziario, contenuti nel  regolamento
e nel relativo  elenco  per  i  quali  e'  responsabile  il  Servizio
regolamentazione  e  analisi  macroprudenziale  (RAM)  (6)   ,   sono
attribuiti al Servizio RIV; 
      3) la responsabilita' dei procedimenti amministrativi  e  delle
fasi procedimentali di vigilanza prudenziale riguardanti: 
        a) societa' fiduciarie autorizzate e iscritte in una  sezione
separata dell'albo ex art. 106 TUB, ai sensi dell'art.  199,  secondo
comma, TUF (7) , attualmente facenti  capo  al  Servizio  tutela  dei
clienti e antiriciclaggio (TCA), viene  ora  attribuita:  i)  per  le
societa' che non appartengono a gruppi, al Servizio SIF; ii)  per  le
societa' appartenenti a gruppi, all'unita' organizzativa responsabile
della vigilanza consolidata sul gruppo di appartenenza (8) ; 
        b) SGR e SICAF (9) , attualmente attribuita al Servizio  SIF,
viene ripartita tra il Servizio SIF e le filiali conferendo a  queste
ultime  le  competenze  di  vigilanza  sugli  intermediari   indicati
nell'accluso   elenco   individuati    sulla    base    di    criteri
operativo-dimensionali; 
        c) filiali di banche estere, prevista  in  capo  al  Servizio
supervisione bancaria 1 (SB1), viene ripartita tra il Servizio SB1  e
le filiali. In particolare,  viene  attribuita  al  Servizio  SB1  la
responsabilita'  dei  procedimenti  di  vigilanza   prudenziale   che
riguardano banche comunitarie significative e banche extracomunitarie
e alle Filiali  la  responsabilita'  dei  procedimenti  di  vigilanza
prudenziale che riguardano banche  comunitarie  non  significative  e
banche comunitarie che non  rientrano  nel  Meccanismo  di  vigilanza
unico; 
      4) per i casi in cui l'elenco allegato al  regolamento  indichi
piu'  unita'  organizzative  in  alternativa,  per   l'individuazione
dell'unita' organizzativa responsabile per ciascun  intermediario  e'
necessario   fare    riferimento    alle    informazioni    contenute
nell'applicazione  telematica  «Albi   ed   elenchi   di   vigilanza»
disponibile sul sito internet della Banca d'Italia. 
    Le presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza  della  Banca
d'Italia  relativi  all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria non censiti  nell'elenco  allegato  al
regolamento,   ma   disciplinati    in    successivi    provvedimenti
dell'istituto. 
    Nei  procedimenti  amministrativi  pendenti  alla  data  del   19
novembre 2018 subentra l'unita' organizzativa responsabile in base ai
criteri  stabiliti  dalle  presenti   disposizioni.   La   variazione
dell'unita' responsabile sara' comunicata individualmente alle  parti
coinvolte nel procedimento. 
    La ridenominazione del Servizio CRE in Servizio RIV, che comporta
solo   un   cambio   di   denominazione   dell'unita'   organizzativa
responsabile, si intende comunicata con  la  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia del presente provvedimento. 
2.  Riferimenti  alle  strutture  della   vigilanza   contenuti   nei
provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia 
    In   relazione   alle   modifiche   dell'assetto    organizzativo
richiamate, con il presente  provvedimento  si  procede  altresi'  ad
aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative della vigilanza
contenuti nella normativa della  Banca  d'Italia  diversa  da  quella
concernente  i  procedimenti  amministrativi  relativi  all'esercizio
delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria. 
    Si dispone pertanto che, a decorrere dal 19  novembre  2018,  nei
provvedimenti normativi o a carattere generale della  Banca  d'Italia
in materia di vigilanza bancaria  e  finanziaria  -  ivi  compresi  i
regolamenti, le circolari e le comunicazioni - ogni riferimento  alle
strutture  organizzative  del  Dipartimento  vigilanza   bancaria   e
finanziaria  e  alle  responsabilita'  in  materia  di   procedimenti
amministrativi  di  vigilanza  deve  tener   altresi'   conto   delle
indicazioni fornite dal presente provvedimento. 
    Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca  d'Italia
in materia di sanzioni amministrative  (10)  ,  a  decorrere  dal  19
novembre 2018 ogni riferimento al Servizio CRE si intende  effettuato
al Servizio  RIV  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
cre@pec.bancaditalia.it      e'       sostituito       dall'indirizzo
riv@pec.bancaditalia.it 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 9 novembre 2018 
 
                                                Il Governatore: Visco 

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e  delle  unita'
    organizzative responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di
    competenza della  Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
    degli articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni e integrazioni. 

(2) Riforma  organizzativa  della  Vigilanza  della  Banca  d'Italia.
    Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi. 

(3) Entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism. Effetti sui
    procedimenti amministrativi  di  vigilanza  di  competenza  della
    Banca d'Italia. 

(4) Istituzione dell'Unita' di risoluzione e  gestione  delle  crisi:
    procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi. 

(5) Cfr. https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng 

(6) Procedimenti amministrativi e fasi  procedimentali  relativi:  a)
    all'autorizzazione all'attivita' bancaria e ai  connessi  servizi
    d'investimento;  b)  all'autorizzazione  alla  costituzione   e/o
    all'attivita' di intermediari non  bancari  (SGR,  SICAV,  SICAF,
    Confidi, IP, IMEL, intermediari finanziari, ex art. 106 TUB);  c)
    all'autorizzazione   all'iscrizione   nella   sezione    separata
    dell'albo, ex art. 106 TUB delle societa'  fiduciarie,  ai  sensi
    dell'art. 199, secondo comma, TUF ); d)  all'autorizzazione  allo
    stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi
    senza    stabilimento    di    banche    extracomunitarie;     e)
    all'autorizzazione all'esercizio  di  attivita'  non  ammesse  al
    mutuo riconoscimento da parte di banche  e  IMEL  comunitari  non
    insediati; f) all'autorizzazione allo  stabilimento  della  prima
    succursale e alla prestazione di servizi  senza  stabilimento  di
    banche, IMEL, IP  e  societa'  di  gestione  comunitarie;  g)  al
    rilascio   del   parere   alla   Consob   per    l'autorizzazione
    all'esercizio di servizi e attivita' di  investimento  di  SIM  e
    delle imprese di investimento estere. 

(7) Circolare della Banca  d'Italia,  n.  288,  del  3  aprile  2015,
    Disposizioni di vigilanza  per  gli  intermediari  finanziari,  e
    successive modificazioni e integrazioni. 

(8) Servizio supervisione bancaria 1  (SB1),  per  i  gruppi  bancari
    significativi; Servizio supervisione  bancaria  2  (SB2),  per  i
    gruppi  bancari   meno   significativi;   Servizio   supervisione
    intermediari finanziari (SIF), per i gruppi di SIM. 

(9) Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del   19   gennaio   2015,
    Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive
    modificazioni e integrazioni. 

(10) Provvedimento del 18 dicembre  2012,  recante  «Disposizioni  di
     vigilanza in  materia  di  sanzioni  e  procedura  sanzionatoria
     amministrativa», e successive modifiche e integrazioni.