IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; Considerato che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle province sopra richiamate e' stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensita', caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonche' la perdita di ventinove vite umane; Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonche' alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonche' la caduta di alberature nei centri abitati; Considerato che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalita' nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilita' dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumita' e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Ravvisata la necessita' di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumita', per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonche' dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversita' della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto; Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale; Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Acquisita l'intesa delle regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano; Dispone: Art. 1 Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonche', per la Regione Siciliana, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attivita' previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro societa' in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumita' della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 puo' essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le localita', la descrizione tecnica e la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalita' definite tra le singole regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n. 1 del 2002. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. 9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilita' anche in gestione ad enti territoriali e locali, nonche' per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonche' modalita', tempi e stime di costo della relativa attuazione.