IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto  la
dichiarazione dello stato di  mobilitazione  del  Servizio  nazionale
della  protezione   civile   a   causa   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  della  Regione
Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana,  Sardegna,  Regione  Siciliana,  Veneto  e  delle   Province
autonome di  Trento  e  Bolzano,  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; 
  Considerato che, a partire dal mese di ottobre 2018, il  territorio
delle regioni e delle province sopra richiamate e' stato  interessato
da eventi meteorologici  di  elevata  intensita',  caratterizzati  da
forti raffiche di vento, che hanno determinato una  grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando l'evacuazione
di numerose famiglie dalle loro  abitazioni  nonche'  la  perdita  di
ventinove vite umane; 
  Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno determinato
esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti  allagamenti,  movimenti
franosi, profonde modifiche  morfologiche  della  costa,  mareggiate,
gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici  privati,
alla rete dei  servizi  essenziali,  nonche'  alle  opere  di  difesa
idraulica ed alle opere marittime, nonche' la  caduta  di  alberature
nei centri abitati; 
  Considerato che le forti raffiche di vento hanno assunto  carattere
di   eccezionalita'   nel   territorio   montano,   pregiudicando   e
compromettendo  la  stabilita'  dei  boschi  sottoposti   a   vincolo
idrogeologico-forestale  causando  schianti   che   hanno   coinvolto
migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo,
con determinanti ricadute  sulla  pubblica  incolumita'  e  salute  e
pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei
confronti  del  territorio  montano  stesso  e  con  il   conseguente
imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre   l'attuazione   di   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di  vita
delle popolazioni, nonche' la messa  in  sicurezza  dei  territori  e
delle strutture interessati dall'evento in questione; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  attuare  tempestivamente  interventi
urgenti  per  prevenire  situazioni  di  pericolo  per  la   pubblica
incolumita', per la salute pubblica, per la difesa  fitosanitaria  da
infestazioni  parassitarie  nonche'  dal   pericolo   incombente   di
deterioramento,  compromissione  del  suolo  e   del   sottosuolo   o
alterazione  dell'equilibrio  dell'ecosistema,  della   biodiversita'
della flora e  della  fauna  con  conseguente  perdita  irreversibile
dell'ambiente naturale; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Considerato che  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto; 
  Considerato che l'art. 35, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n.  381  dispone,  per  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi  dello  Stato  hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali  e  in
presenza di tali interventi fa  salve  le  competenze  provinciali  e
l'operativita' dell'ordinamento provinciale; 
  Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Acquisita l'intesa  delle  regioni  interessate  e  della  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di  cui  in  premessa,   i   presidenti   delle   Regioni   Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e  Veneto,  i
Direttori della protezione civile delle Regioni  Lazio,  Lombardia  e
Sardegna nonche', per la Regione Siciliana, il dirigente generale del
Dipartimento  della  protezione  civile  sono   nominati   Commissari
delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime
motivazioni, le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono
direttamente ad  effettuare  le  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza i soggetti  di  cui  al  comma  1,  che  operano  a  titolo
gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro  societa'  in
house e delle amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato,
anche in raccordo con le ANCI regionali, nonche' individuare soggetti
attuatori che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma  di  Trento  e
Bolzano predispone  entro  venti  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  ordinanza,  un  piano  degli   interventi   da   sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Gli interventi necessari per  salvaguardare  la  pubblica  e  privata
incolumita' della  popolazione  coinvolta,  potranno  essere  avviati
ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano  si  dispone
in ordine: 
  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata  dall'evento,  ivi
comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche
in termini  di  somma  urgenza,  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti,  delle  macerie,  e  alle  misure  volte  a   garantire   la
continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati,  anche
mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 puo' essere articolato  e  realizzato
anche  per  stralci  successivi.  Il  primo  stralcio,  contiene  gli
interventi maggiormente urgenti  e  da  elaborare  nel  limite  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 2. Per ogni  intervento  inserito
nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere  anche
indicati i comuni  e  le  localita',  la  descrizione  tecnica  e  la
relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5.  Il  predetto  piano  ed  i  relativi  stralci  possono   essere
successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art.  2  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2018  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.  Su  richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori   degli
interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte
a consentire il pronto avvio degli interventi.  Tale  rendicontazione
deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai
rendiconti  complessivi  dei  Commissari  delegati   ovvero   tramite
modalita' definite tra le singole regioni e i  rispettivi  organi  di
controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano  provvedono  alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente  dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7,  i  Commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori,  provvedono,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per   le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. 
  9. Per il  coordinamento  unitario  degli  interventi  relativi  ad
infrastrutture stradali, per la viabilita' anche in gestione ad  enti
territoriali e locali, nonche' per la realizzazione degli  stessi,  i
Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas
S.p.A. In tal caso, i Commissari delegati concordano con  la  stessa,
ai fini della predisposizione  del  Piano  di  cui  al  comma  3,  le
caratteristiche degli interventi  da  realizzare  nonche'  modalita',
tempi e stime di costo della relativa attuazione.