IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti  cosmetici  e  successive
modifiche e, in particolare: 
    il considerando 3 che  intende  rafforzare  taluni  elementi  del
quadro normativo sui cosmetici, quali il  controllo  all'interno  del
mercato, al fine di garantire un  elevato  livello  di  tutela  della
salute umana; 
    il considerando 12, che prevede  che  un  sistema  efficiente  di
tracciabilita' agevola alle autorita' di  vigilanza  del  mercato  il
compito  di  rintracciare  gli  operatori  economici;  garantire   la
rintracciabilita' di un prodotto cosmetico  in  tutta  la  catena  di
fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul  mercato  e  a
migliorarne l'efficienza; 
    il  considerando  19,  ove  si  ritiene  opportuno  precisare  le
informazioni  che  devono  essere  a  disposizione  delle   autorita'
competenti; 
    il considerando 54, che ritiene necessaria un'efficace  vigilanza
sul  mercato  per  garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni   del
regolamento; 
    il considerando 56, che  non  pregiudica  la  possibilita'  degli
Stati membri di disciplinare, conformemente al  diritto  comunitario,
l'insediamento  di  operatori  economici  nel  settore  dei  prodotti
cosmetici; 
    l'art. 1, secondo il quale ogni prodotto  cosmetico  immesso  sul
mercato deve rispettare le disposizioni del regolamento  al  fine  di
garantire il corretto funzionamento del mercato ed un livello elevato
di tutela della salute umana; 
    l'art.  13,  che  istituisce  un  nuovo   sistema   di   notifica
centralizzata al portale Cosmetic Product Notification Portal  (CPNP)
dei prodotti cosmetici commercializzati sul territorio comunitario; 
    l'art. 19, comma 4, che prevede che gli Stati membri stabiliscano
le modalita' secondo cui vanno indicate le informazioni da  riportare
in etichetta per i cosmetici non preconfezionati o  per  i  cosmetici
confezionati   dal   venditore   su   richiesta   dell'acquirente   o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata; 
    l'art. 22, che prevede che gli Stati membri vigilino sul rispetto
del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato
dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato e che  impone
che gli Stati membri conferiscano alle  autorita'  di  vigilanza  del
mercato le competenze, le risorse  e  le  conoscenze  necessarie  per
consentire a tali autorita' di  espletare  i  loro  compiti  in  modo
adeguato; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione del 10 luglio 2013,  n.
655/2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione  delle
dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici; 
  Vista la decisione di  esecuzione  della  Commissione  25  novembre
2013, n. 2013/674/UE, relativa alle linee guida sull'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui prodotti cosmetici; 
  Vista la legge 6 agosto 2013,  n.  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e,  in  particolare,  l'art.
16: 
    comma 5, che demanda a un  decreto  del  Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   la
regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei
prodotti cosmetici, ivi inclusi  i  controlli  dei  prodotti  stessi,
degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione: 
    comma 6, che affida a un decreto del  Ministro  della  salute  il
compito di regolamentare gli adempimenti e le comunicazioni  che  gli
operatori  del  settore  sono   tenuti   ad   espletare   nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e sorveglianza di cui  agli  articoli  7,
21, 22 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009; 
  Vista la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  «Norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  sanita'  22  dicembre  1986,
recante «Modalita' di prelevamento  e  trattamento  dei  campioni  di
prodotti  cosmetici  e  approvazione  di  alcuni  metodi  di  analisi
necessari  per  controllare  la  composizione  di  tali   preparati»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  18
del 23 gennaio 1987; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e   in
particolare gli articoli 113 e 114 e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  2015,  n.  204,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento  (CE)  n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici» e, in particolare,  l'art.  19  che
prevede che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.  16,
comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano  ad  applicarsi
le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter
della legge n. 713 del 1986; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto  2013,  n.  135  e  dell'art.  2,  comma  7  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  133  dell'11  giugno  2015  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, gli articoli
36 e 46; 
  Ritenuto, stante la stretta connessione tra i contenuti dei decreti
previsti dall'art. 16, commi 5 e 6, della citata legge n. 97/2013, di
disciplinare in un unico provvedimento le procedure di controllo  del
mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i  controlli  dei
prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di
fabbricazione e gli adempimenti e le comunicazioni che gli  operatori
del settore sono tenuti ad espletare  nell'ambito  dell'attivita'  di
vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7,  21,  22  e  23  del
citato regolamento (CE); 
  Dato atto di quanto previsto dall'art.  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, che consente l'inizio di una attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale attraverso la segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA); 
  Ritenuto  necessario,  anche  in  considerazione  di  quanto  sopra
premesso, di  dover  procedere  all'acquisizione  delle  informazioni
utili per realizzare un registro dei siti di produzione dei  prodotti
cosmetici  stabiliti  nel  territorio  nazionale,   ai   fini   dello
svolgimento delle  attivita'  di  vigilanza  e  sorveglianza  di  cui
all'art. 16, comma 6, della citata legge n. 97 del 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  nella  seduta  del  20
settembre 2018 (Rep. Atti n. 169/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.