LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  «Testo  Unico
delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria»  (nel
seguito «TUF») e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione annuale e pluriennale del  bilancio  dello  Stato  (nel
seguito anche «Legge di stabilita' 2016»); 
  Visti, in particolare: 
    A) l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208  ai
sensi del quale «Le funzioni di vigilanza  sui  promotori  finanziari
attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato "decreto  legislativo  n.
58 del 1998", sono trasferite all'organismo di cui all'art. 31, comma
4, del predetto decreto legislativo, che  assume  anche  le  funzioni
dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter,  comma
3, del medesimo  decreto  legislativo  nonche'  la  denominazione  di
«organismo di vigilanza  e  tenuta  dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari»; 
    B) l'art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ai
sensi del quale «Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di  cui
al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la  tenuta  dell'albo  unico
dei promotori finanziari stabiliscono con  protocollo  di  intesa  le
modalita' operative e i tempi del trasferimento delle  funzioni,  gli
adempimenti  occorrenti  per  dare  attuazione   al   nuovo   assetto
statutario  e  organizzativo,  nonche'  le  attivita'   propedeutiche
connesse all'iscrizione con  esonero  dalla  prova  valutativa  delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e  delle  societa'  di
consulenza finanziaria. (...) Con successive  delibere  da  adottare,
anche disgiuntamente, in conformita' al predetto regolamento  di  cui
al comma 36 e al protocollo di intesa di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, la CONSOB stabilisce: 
      a) la data  di  avvio  dell'operativita'  dell'albo  unico  dei
consulenti finanziari; 
      b)  la  data  di  avvio  dell'operativita'  dell'organismo   di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operativita'  dell'albo
unico dei consulenti finanziari e la data di avvio  dell'operativita'
dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei  consulenti
finanziari, di cui all'art. 31, comma  4,  del  TUF,  sono  stabilite
dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita'
2016»; 
  Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale, fino dalla data di  avvio  dell'operativita'
dell'albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita' di
cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti
che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia
di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere  somme  di  denaro  o
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti; 
  Visto il proprio regolamento, adottato con delibera CONSOB n. 20307
del 15 febbraio 2018 (nel seguito, «Regolamento  intermediari»),  con
cui e' stata data attuazione, tra l'altro, alle disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 36, della «Legge di stabilita' 2016»; 
  Vista la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, commi 3, 4 e
5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio  2018  recante  il
«Regolamento intermediari»; 
  Visti  lo  statuto  e  il  regolamento  dell'OCF,   approvati   con
disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF; 
  Vista la propria delibera n. 20503 del 28 giugno 2018, con  cui  e'
stato autorizzato, a partire  dal  2  luglio  2018,  un  primo  avvio
dell'operativita' dell'organismo «limitatamente» all'esercizio: 
    i. dell'attivita'  istruttoria  concernente  le  iscrizioni,  con
esonero dalla prova valutativa, all'albo  dei  consulenti  finanziari
autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria; 
    ii. dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF,
per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria concernente l'avvio del
procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-septies, comma  2
[casi di imputazione o misure penali restrittive personali]  del  TUF
nonche' del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196  del  TUF,
nei confronti dei consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori
sede; 
  Visto il Protocollo d'intesa fra la CONSOB e l'OCF, sottoscritto il
28 giugno  2018,  disciplinante  «Modalita'  operative  e  tempi  del
trasferimento  delle  funzioni  dalla  CONSOB  all'OCF,   adempimenti
occorrenti  per  dare  attuazione  al  nuovo  assetto  statutario   e
organizzativo e attivita' propedeutiche connesse all'iscrizione,  con
esonero dalla prova  valutativa,  delle  persone  fisiche  consulenti
finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria»; 
  Visto il protocollo d'intesa fra la CONSOB e l'OCF, sottoscritto il
10 agosto 2018,  concernente  la  pubblicita'  delle  disposizioni  a
rilevanza esterna dell'OCF e gli atti ed eventi di maggior rilievo da
comunicare alla CONSOB; 
  Considerato che l'art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n.
208,  dispone  che  la   CONSOB   stabilisce   la   data   di   avvio
dell'operativita'  dell'albo  unico  dei  consulenti   finanziari   e
dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo; 
 
                              Delibera: 
 
  A  partire  dal  1°  dicembre  2018,  prende  avvio  l'operativita'
dell'albo  unico  dei  consulenti  finanziari  e  dell'organismo   di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' portata a conoscenza dell'organismo nonche'
pubblicata sui siti internet della CONSOB e dell'organismo medesimo. 
  Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni  dalla  data
di comunicazione. 
 
    Roma, 15 novembre 2018 
 
                                      Il Presidente vicario: Genovese