IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                             di concerto 
 
                                 con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874; 
  Vista la risoluzione 10.3 adottata dalla X Conferenza  degli  Stati
Parte della Convenzione di Washington, tenutasi in Harare  (Zimbabwe)
nel  1997,  che  definisce  i  compiti  ed  il  ruolo  dell'autorita'
scientifica dei singoli Stati contraenti la sopra citata convenzione; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la  disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n.  150,
che prevede  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare cura l'adempimento della citata convenzione  di
Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre  1975,  n.
874; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma  5,  della  legge  7  febbraio
1992, n. 150, che affida al Ministro dell'ambiente, di  concerto  con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il
Ministro  del  commercio  con  l'estero,  l'istituzione,  presso   il
Ministero dell'ambiente,  della  Commissione  scientifica  CITES  per
l'applicazione della convenzione sul commercio  internazionale  della
specie animali e vegetali in via di  estinzione  (CITES),  firmata  a
Washington il 3 marzo 1973; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio  del  9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare
l'art. 13, paragrafo 2, che prevede che «ogni  Stato  membro  designa
una o  piu'  autorita'  scientifiche,  opportunamente  qualificate  e
aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli  organi  di  gestione
designati»; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  865/2006  della  Commissione  del  4
maggio 2006, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 338/97 del Consiglio relativo  alla  protezione  di  specie  della
flora e  della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro
commercio; 
  Visto l'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 28,  con  il  quale  e'
stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e sono state ad esso attribuite le  funzioni,  con
le  inerenti  risorse  finanziarie  strumentali   e   di   personale,
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica  (INFS)  di  cui  alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia  di  razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del  Corpo  forestale  dello
Stato, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 23 novembre  2017,  recante  proroga  delle
attivita' della Commissione scientifica CITES; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  del  1°  agosto  2018  recante  proroga  delle
attivita' della Commissione scientifica CITES  fino  al  31  dicembre
2018 e comunque fino alla nomina della Commissione scientifica CITES; 
  Considerato che l'art. IX, comma 1,  della  citata  convenzione  di
Washington  prevede  la  designazione  di  un'autorita'   scientifica
nazionale; 
  Considerato che risulta necessario  procedere  all'adozione  di  un
provvedimento  ricognitivo  della  commissione  istituita  ai   sensi
dell'art. 4  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150  e  successive
modificazioni e integrazioni alla luce del quadro normativo vigente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Composizione e funzionamento 
                 della Commissione scientifica CITES 
 
  1. Sono membri della Commissione scientifica CITES di cui  all'art.
4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i  soggetti  di  cui
all'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.  2,  convertito
con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. La Commissione e'
presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare o da un suo delegato. 
  2. A supporto tecnico della Commissione opera un Comitato operativo
composto  da  tre  membri,  nominati  rispettivamente  dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal  Ministro
dello sviluppo economico e  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del  turismo.  Il  Comitato  operativo  opera
secondo le modalita' definite dal regolamento interno di cui al comma
4. 
  3. L'incarico dei  componenti  della  Commissione  e  del  Comitato
operativo ha durata quadriennale e non e'  rinnovabile.  In  caso  di
subentro, per cessazione anticipata dell'incarico  di  un  componente
della Commissione  o  del  Comitato  operativo,  i  nuovi  componenti
restano in carica fino  alla  scadenza  del  mandato  del  componente
sostituito. 
  4.  La  Commissione,  con  il  supporto  del  Comitato   operativo,
disciplina il proprio funzionamento con un  apposito  regolamento  da
adottarsi entro la terza seduta utile successiva all'insediamento. 
  5. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione  generale
per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.