IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   1,   comma   1,   del   predetto
decreto-legge, che prevede  l'istituzione  del  registro  delle  navi
adibite alla navigazione internazionale, nel quale sono  iscritte,  a
seguito di specifica autorizzazione del  Ministero  dei  trasporti  e
della  navigazione,  le  navi  adibite  esclusivamente   a   traffici
commerciali internazionali; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1-bis,  del  citato  decreto-legge,
che prevede che l'autorizzazione di  cui  all'art.  1,  comma  1,  e'
rilasciata a seguito di specifica  istanza  presentata  dai  soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21   febbraio   2017,   recante    modalita'    per    il    rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro  delle  navi  adibite
alla navigazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2017; 
  Ritenuto necessario modificare l'art. 2, comma 1,  lettera  b)  del
predetto decreto, essendo variato l'indirizzo  di  posta  certificata
della Direzione generale per la vigilanza sulle  autorita'  portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo  e  per  vie  di
acqua interne del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
indicato  nell'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto   sopra
richiamato, a cui possono essere trasmesse le istanze finalizzate  al
rilascio  dell'autorizzazione  all'iscrizione  delle   navi   adibite
esclusivamente ai traffici commerciali  internazionali  nel  Registro
internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge  n.  457
del 1997; 
  Considerato, altresi', che all'art. 2, comma 1, del citato decreto,
e' erroneamente richiamato l'art. 1-bis del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457,  in  luogo  dell'art.  1,  comma  1-bis,  del  medesimo
decreto-legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro 
        delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017 
 
  1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 21 febbraio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «all'art. 1-bis» sono sostituite  dalla
seguenti: «all'art. 1, comma 1-bis»; 
    b)     al     comma     1,     lettera     b),     le      parole
«dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dg.tm@pec.mit.gov.it».