IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato  decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, con il quale si dispone che il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili  e  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  dei  comuni  e  degli
Istituti  autonomi  per  le  case   popolari   comunque   denominati,
costituiti anche in  forma  societaria,  e  degli  enti  di  edilizia
residenziale pubblica aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP  sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il  tramite
della  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  anche   ai   fini
dell'adeguamento   energetico,   impiantistico,   statico    e    del
miglioramento sismico degli immobili; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che  il  Programma
di recupero di cui al comma  1  nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo  art.  10,  comma  10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'art.  32,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro che  affluiscono  ad  un  fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni  di  euro,
di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e
di  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  e  dispone  l'utilizzo
dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro  derivanti  dalle
revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014,  di
6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  di
30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno
2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie  in  data  16  marzo
2015,  emanato  in  attuazione  dell'art.  4,  comma  1  del   citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23  maggio
2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio  2015,  n.
116 con il quale sono stati approvati i criteri per  la  formulazione
di un Programma di recupero  e  razionalizzazione  degli  immobili  e
degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  di  proprieta'  dei
Comuni e degli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria,  e  degli  enti  di
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b)  del
richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma  di  recupero  risulta
articolato in due distinte linee di intervento: 
      a) interventi di non rilevante entita' di importo  inferiore  a
15.000  euro  per  alloggio   finalizzati   a   rendere   prontamente
disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni  di  manutenzione
ed efficientamento; 
      b)  interventi  di  ripristino  di  alloggi  di  risulta  e  di
manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16
marzo 2015 che dispone che entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  dello  stesso  decreto  le  regioni,   verificata   la
rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di  cui  all'art.  1,
dichiarano  l'ammissibilita'  a  finanziamento  delle   proposte   di
intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per  ciascuna
linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti  in
ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale  per  la  condizione  abitativa  ai  fini  della
ammissione a  finanziamento  degli  interventi  e  assegnazione  alle
regioni delle risorse, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale  con  il  quale  sono
stabilite, altresi', le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse
assegnate e di applicazione delle misure di revoca; 
  Visto il decreto direttoriale  12  ottobre  2015,  registrato  alla
Corte dei conti il 3 novembre 2015 reg. 1 fg. 3344 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015,  con  il  quale  sono
stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi  negli  elenchi
di linea a) e b) trasmessi  dalle  regioni  unitamente  agli  elenchi
contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili,
assegnate le relative  risorse  nonche'  stabilite  le  modalita'  di
trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle  misure
di revoca; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(stabilita'  2017)  che  istituisce  un   fondo   che   consente   il
finanziamento di interventi  in  vari  settori,  compresa  l'edilizia
pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017, con il quale e' stata  disposta  la  ripartizione  della
rimanente quota del fondo per il finanziamento degli  investimenti  e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese; 
  Considerato che a valere sul citato fondo e' stata  attribuita  sul
capitolo  7442  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti la  somma  di  euro  321.116.384,00  a
fronte del fabbisogno complessivo di euro 386.193.547,87 da destinare
al finanziamento degli interventi di  linea  b)  non  finanziati  per
carenza di risorse e contenuti in appositi  elenchi  trasmessi  dalle
regioni; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  21  dicembre   2017,   n.   13255
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2018 con il
quale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato  decreto  12  ottobre
2015 sono state approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi
degli interventi ammessi a finanziamento nonche' agli  elenchi  delle
proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili  per  entrambe
le linee di intervento del programma; 
  Considerato  che  sul  sistema  per  la  gestione  integrata  della
contabilita' economica e finanziaria per le amministrazioni  centrali
dello Stato risulta allocata sul cap. 7442, p.g. 2 per le  annualita'
2018-2027 e 2029 la richiamata somma di euro 321.116.384,00; 
  Ravvisata   la   necessita'   di   procedere   al   riparto   della
disponibilita' di euro 321.116.384,00 quanto  al  65%  utilizzando  i
fabbisogni regionali eccedenti di linea  b)  come  accertati  con  il
decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255 e quanto al  restante
35% applicando i coefficienti  di  riparto  di  cui  alla  tabella  2
allegata al decreto interministeriale 16  marzo  2015,  riparametrati
per tener conto della mancata assegnazione di risorse  alle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome n. 18/112/CU01/C4 del 13 settembre  2018  con  la  quale  e'
stato ritenuto opportuno destinare la  somma  di  euro  6.422.327,68,
pari  al  2%  delle  risorse  da  ripartire,   come   contributo   di
solidarieta' alla regione Liguria distribuito  proporzionalmente  tra
tutte le altre  regioni,  per  sopperire,  seppure  parzialmente,  al
disagio abitativo conseguente alla tragedia della  citta'  di  Genova
del 14 agosto 2018; 
  Ritenuto pertanto di assegnare alla regione Liguria l'intera  somma
di euro 6.422.327,68 unitamente all'erogazione dell'annualita' 2018; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e
successive modificazioni, nella seduta del 13 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Per  l'ulteriore  finanziamento   degli   interventi   previsti
dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 16 marzo
2015 n. 97, a partire dagli interventi di cui al decreto direttoriale
21 dicembre 2017 n. 13255, e' effettuato il riparto  tra  le  regioni
delle risorse pari ad euro 321.116.384,00 di cui  all'art.  1,  comma
140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo  7442
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo la  tabella  1  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Gli interventi compresi negli elenchi  regionali  relativi  alle
eccedenze quantificate con il richiamato  decreto  21  dicembre  2017
ovvero i nuovi interventi individuati ai sensi del  presente  decreto
sono ammissibili al finanziamento esclusivamente se muniti di  quadro
tecnico-economico e di cronoprogramma approvati dagli enti attuatori. 
  3. I provvedimenti regionali  di  concessione  delle  risorse  sono
assunti  entro  novanta  giorni  dalla   comunicazione   ministeriale
dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Per i comuni capoluogo di  Regione  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' elevato a centoventi giorni. Gli interventi  finanziati
sono avviati entro dodici mesi dalla data del provvedimento regionale
di concessione del contributo  e  ultimati  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di avvio dei lavori. 
  4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3  determina  la
sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali  dei
programmi  propongono  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti - Direzione generale per  la  condizione  abitativa,  entro
quindici giorni dalla scadenza dei richiamati termini, le  iniziative
da adottare per avviare  o  ultimare  gli  interventi.  Il  Ministero
riscontra le proposte regionali entro trenta giorni, decorsi i  quali
le stesse si intendono accolte. In caso di interruzioni o sospensioni
del termine  per  richieste  di  chiarimenti,  il  procedimento  deve
comunque concludersi entro sessanta giorni. 
  5. In mancanza di puntuali indicazioni da  parte  dei  responsabili
regionali   per   la   risoluzione   delle   riscontrate   criticita'
tecnico-amministrative, le risorse non  utilizzate  vengono  revocate
con decreto ministeriale. 
  6. Le  risorse  revocate  di  cui  al  comma  5  sono  riassegnate,
annualmente, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, previa comunicazione alla Conferenza unificata, secondo un
criterio di proporzionalita' alle Regioni che presentano uno stato di
avanzamento dei lavori superiore alla media  annuale  di  avanzamento
del Programma nazionale registrata nell'annualita' di riferimento. 
  7. Le quote spettanti a valere sull'annualita' 2018 sono trasferite
alle regioni successivamente alla registrazione del presente  decreto
da parte degli organi di controllo ed in ragione della loro effettiva
disponibilita' mentre le quote relative alle annualita' dal  2019  al
2027 e  quella  relativa  al  2029  (tabella  2  e  tabella  3)  sono
trasferite all'avverarsi della condizione prevista all' art. 4, comma
4, del decreto direttoriale 12 ottobre 2015. 
  8. Attesa  la  necessita'  di  provvedere  a  un  monitoraggio  che
garantisca un'effettiva ed  efficace  verifica  dell'avanzamento  dei
programmi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  adegua,
entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento,
il sistema  di  monitoraggio  e  istituisce  uno  specifico  Comitato
tecnico  di  monitoraggio  con  la  partecipazione  delle  regioni  e
dell'Anci. 
  Il  presente  decreto  sara'   pubblicato,   successivamente   alla
registrazione degli organi di  controllo,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 ottobre 2018 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2779