LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017, n. 1129/2017 relativo al  prospetto  da  pubblicare  per
l'offerta pubblica o  l'ammissione  alla  negoziazione  di  strumenti
finanziari, che ha abrogato  la  direttiva  2003/71/CE  (di  seguito,
«Regolamento prospetto»); 
  Visto in particolare l'art. 3, paragrafo 2, comma  1,  lettera  b),
del Regolamento prospetto, il quale consente  agli  Stati  membri  di
esentare  le  offerte  al  pubblico   di   titoli   dall'obbligo   di
pubblicazione del prospetto  di  cui  al  paragrafo  1  del  medesimo
articolo, a  condizione  che  il  corrispettivo  totale  di  ciascuna
offerta nell'Unione sia inferiore ad un importo  monetario  calcolato
su un periodo di 12 mesi che non superi 8.000.000 euro; 
  Visto l'art. 49 del Regolamento  prospetto  in  base  al  quale  la
disposizione da ultimo citata si applica a decorrere  dal  21  luglio
2018; 
  Visto il considerando 13 del Regolamento  prospetto  ai  sensi  del
quale gli Stati membri dovrebbero avere  la  facolta'  di  imporre  a
livello nazionale altri requisiti di informativa, nella misura in cui
tali requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile in
relazione alle offerte di titoli che beneficiano di esenzione; 
  Visto l'art. 100, comma 1,  del  TUF,  il  quale  attribuisce  alla
Consob il  potere  di  stabilire  in  via  regolamentare  l'ammontare
complessivo al di sotto del quale non si  applicano  le  disposizioni
del TUF in materia di offerta al  pubblico  di  strumenti  finanziari
comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o  azioni  di
Oicr aperti; 
  Visto il  regolamento  Consob  n.  11971  del  14  maggio  1999,  e
successive modificazioni (di seguito «Regolamento emittenti»), ed  in
particolare l'art. 34-ter, comma 1, lettera c), ai sensi del quale le
disposizioni del TUF in materia di offerta al pubblico  di  strumenti
finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote  o
azioni di Oicr aperti e le relative disposizioni regolamentari  della
Consob non si applicano alle offerte al pubblico  aventi  ad  oggetto
prodotti  finanziari  inclusi  in  un'offerta  il  cui  corrispettivo
totale, calcolato all'interno dell'Unione europea,  sia  inferiore  a
5.000.000 di euro; 
  Vista la comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, in
materia di informazioni da pubblicare in occasione di  operazioni  di
rafforzamento patrimoniale di ammontare  complessivo  inferiore  alla
soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo; 
  Visto il documento di consultazione pubblicato in  data  28  giugno
2018,  con  il  quale  sono  state  illustrate  e   sottoposte   alle
considerazioni degli operatori del mercato le  opzioni  regolamentari
in merito alla definizione della soglia di esenzione dall'obbligo  di
pubblicazione di un prospetto; 
  Valutate le osservazioni pervenute in risposta al citato  documento
di consultazione; 
  Considerato  che  e'  opportuno,  alla  luce   delle   disposizioni
contenute  nell'art.  3,  paragrafo  2,  comma  1,  lettera  b),  del
Regolamento prospetto e di quanto emerso a seguito della procedura di
consultazione,  procedere  a  una  revisione  dell'art.  34-ter   del
Regolamento emittenti; 
  Considerato altresi' che, unitamente alla modifica della soglia  di
esenzione,  e'  opportuno  codificare  all'interno  del   Regolamento
emittenti quanto previsto dalla richiamata  comunicazione  Consob  n.
DIE/13028158 del 4 aprile 2013; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento adottato dalla Consob con delibera n.  11971
  del 14 maggio  1999  e  successive  modificazioni,  concernente  la
  disciplina degli emittenti 
 
  1. Al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione I, all'art.  34-ter,
comma 1, 
      i. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c)  aventi   ad   oggetto   prodotti   finanziari   il   cui
corrispettivo totale nell'Unione europea, calcolato su un periodo  di
12 mesi, e' inferiore a 8.000.000 di euro.»; 
      ii. alla lettera f) la parola «OICR» e' sostituita dalla parola
«FIA»; 
    2) nella Parte II, Titolo II, Capo II, Sezione IV,  all'art.  72,
comma 1-bis, dopo le parole  «presente  Sezione»,  sono  inserite  le
seguenti: «ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di  capitale
mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000  di
euro in  esenzione  dall'obbligo  di  prospetto  ai  sensi  dell'art.
34-ter, comma 1 lettera c)»; 
    3) nell'Allegato 3A, Schema n. 2, dopo il punto 5 e' inserito  il
seguente: 
      «6) nelle ipotesi di operazioni di  emissione  a  pagamento  di
titoli di capitale  mediante  offerta  al  pubblico  per  un  importo
inferiore a 8 milioni di euro in esenzione dall'obbligo di  prospetto
ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1 lettera c): 
        6.1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto
dell'emittente o  del  gruppo  (inteso  come  differenza  tra  attivo
corrente e passivo  corrente),  determinata  senza  tener  conto  dei
proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti  in  capitale)
rivenienti  dall'operazione  in  parola.  La   stima   del   capitale
circolante netto potra' essere  riferita  all'ultima  rendicontazione
contabile  approvata  dall'emittente;  in  tal  caso,  riportare  una
dichiarazione,  anche  con  formulazione  negativa,  in  merito  alle
variazioni significative eventualmente intervenute successivamente; 
        6.2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente
o del gruppo, ulteriore oltre  a  quello  eventualmente  connesso  al
precedente punto 6.1, per i dodici mesi successivi alla data prevista
di inizio dell'offerta, determinata senza tener conto dei proventi  o
degli effetti rivenienti dalla citata operazione; 
        6.3. la descrizione  delle  modalita'  di  finanziamento  del
fabbisogno finanziario complessivo di cui ai  suddetti  punti  6.1  e
6.2. In particolare devono essere  fornite  le  considerazioni  degli
amministratori circa la  congruita'  dei  proventi  netti  per  cassa
rivenienti dall'offerta  in  parola  rispetto  al  citato  fabbisogno
finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove  le  risorse
rivenienti  dall'offerta  siano  inferiori  rispetto  al  complessivo
fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve  essere  fornita  la
descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in  essere  per
fronteggiare gli impegni a breve dell'emittente o del gruppo; 
        6.4. le destinazioni,  per  quanto  possibile  in  ordine  di
priorita', dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto  a  quella
funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente. 
  Nei casi in cui le operazioni indicate nel presente punto 6)  siano
deliberate da organi diversi dall'assemblea dei soci, le informazioni
di cui ai punti 6.1), 6.2) e  6.3)  e  6.4)  sopra  richieste  devono
essere altresi' fornite nei comunicati  price  sensitive  diffusi  ad
esito delle delibere del relativo organo.».