IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti di formazione per la gente di mare; Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW), adottato dalla Conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di autorita' competente, disciplina i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di autorita' competente, possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, recante istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 KW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 16 settembre 2011; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016, recante requisiti per il rilascio dei titoli per la navigazione nazionale costiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2016; Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013; Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, recante programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2016; Vista la procedura di infrazione n. 2017/2124 inerente la non corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE, secondo quanto indicato nel rapporto della Commissione europea allegato alla procedura di infrazione n. 2017/2124; Considerata la necessita', al fine della definizione della procedura di infrazione citata, di individuare un percorso professionale integrativo per marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto individua il percorso professionale integrativo per i marittimi in possesso dei titoli per la navigazione nazionale costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016 al fine di dare corretta attuazione alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012. 2. Il presente decreto si applica ai marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016.