IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2008/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti di formazione
per la gente di mare; 
  Vista  la  direttiva  2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva  2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (codice  STCW),  adottato  dalla  Conferenza
delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  parti  alla  Convenzione  internazionale  sugli  standard   di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al  25
giugno 2010; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Visto, in particolare,  l'art.  5,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di autorita'  competente,
disciplina i programmi, le procedure e  le  commissioni  d'esame  per
l'ottenimento del  certificato  di  competenza,  del  certificato  di
addestramento e delle prove documentali; 
  Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del citato  decreto  legislativo
12 maggio  2015,  n.  71,  che  prevede  che  con  provvedimenti  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  qualita'  di
autorita' competente, possono essere  determinate  disposizioni  piu'
favorevoli, che soddisfano  le  disposizioni  della  sez.  A/1-3  del
codice STCW, in materia di istruzione e formazione per  i  lavoratori
marittimi che prestano la propria opera a  bordo  di  unita'  adibite
esclusivamente a viaggi costieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 settembre 2011, recante istituzione di abilitazioni di  coperta  su
unita' adibite a navigazione  costiera  nonche'  per  il  settore  di
macchina per unita' con apparato motore principale  fino  a  750  KW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  216
del 16 settembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 novembre 2016, recante requisiti per il rilascio dei titoli per la
navigazione nazionale costiera, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2016; 
  Visto  il  decreto  del  comandante  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di  porto  4  dicembre  2013  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante disciplina  del  corso  di  formazione  per  il
conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali
di coperta e di macchina, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013; 
  Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016,  recante  programmi
di esame per il conseguimento delle certificazioni  di  competenza  e
delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente  di
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 301 del 27 dicembre 2016; 
  Vista la procedura di  infrazione  n.  2017/2124  inerente  la  non
corretta  applicazione  della  direttiva  2008/106/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 
  Considerata  la  necessita'   di   dare   piena   attuazione   alle
disposizioni della direttiva 2008/106/CE, secondo quanto indicato nel
rapporto  della  Commissione  europea  allegato  alla  procedura   di
infrazione n. 2017/2124; 
  Considerata  la  necessita',  al  fine  della   definizione   della
procedura  di  infrazione  citata,   di   individuare   un   percorso
professionale   integrativo   per   marittimi   in   possesso   delle
abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione  costiera  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  6
settembre 2011 convertiti in  titoli  per  la  navigazione  nazionale
costiera ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  il   percorso   professionale
integrativo per i marittimi in possesso dei titoli per la navigazione
nazionale  costiera  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 30  novembre  2016  al  fine  di  dare
corretta attuazione alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva
2012/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21  novembre
2012. 
  2. Il presente decreto si applica ai marittimi  in  possesso  delle
abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione  costiera  di
cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in  titoli
per la navigazione nazionale costiera ai sensi dell'art. 3, comma  1,
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
novembre 2016.