IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 43 della legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  che
prevede la disciplina dei corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
professione di avvocato mediante l'adozione  di  un  regolamento  del
Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio  2018,  n.
17, concernente: «Regolamento recante  la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per l'accesso  alla  professione  di  avvocato,  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 
  Ritenuto necessario rimodulare  la  decorrenza  degli  effetti  del
predetto regolamento; 
  Acquisito il parere del Consiglio  nazionale  forense  espresso  in
data 26 settembre 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 16 ottobre 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 
                       9 febbraio 2018, n. 17 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  9
febbraio 2018, n. 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il
presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel  registro
dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del
primo biennio dalla sua entrata in vigore.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 5 novembre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bonafede 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2106 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».  
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 10 del decreto 9 febbraio 2018, n.
          17  (Regolamento  recante  la  disciplina  dei   corsi   di
          formazione per l'accesso alla professione di  avvocato,  ai
          sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre  2012,
          n. 247), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2018,
          n. 63, come  modificato  dal  presente  regolamento  e'  il
          seguente: 
              «Art. 10 (Decorrenza degli effetti). - 1.  Il  presente
          regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro
          dei praticanti con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          scadenza del primo biennio della sua entrata in vigore. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».