Estratto determina AAM/AIC n. 166 del 20 novembre 2018 
 
    Procedura europea n. PT/H/1857/001-002/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PERINDOPRIL  E  AMLODIPINA  KRKA,  nella  forma  e  confezione   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto; 
      confezioni: 
        «2,85  mg/2,5  mg  compresse»   10   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011019 (in base 10) 1CW4NC (in base 32); 
        «2,85  mg/2,5  mg  compresse»   30   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011021 (in base 10) 1CW4NF (in base 32); 
        «2,85  mg/2,5  mg  compresse»   60   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011033 (in base 10) 1CW4NT (in base  32)
; 
        «2,85  mg/2,5  mg  compresse»   90   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011045 (in base 10) 1CW4P5 (in base 32); 
        «2,85  mg/2,5  mg  compresse»  100   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011058 (in base 10) 1CW4PL (in base 32); 
        «5,7 mg/5 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
- A.I.C. n. 046011060 (in base 10) 1CW4PN (in base 32); 
        «5,7 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
- A.I.C. n. 046011072 (in base 10) 1CW4Q0 (in base 32); 
        «5,7 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
- A.I.C. n. 046011084 (in base 10) 1CW4QD (in base 32); 
        «5,7 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
- A.I.C. n. 046011096 (in base 10) 1CW4QS (in base 32); 
        «5,7  mg/5   mg   compresse»   100   compresse   in   blister
OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 046011108 (in base 10) 1CW4R4 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Perindopril e amlodipina Krka»  2,85  mg/2,5  mg  compresse:
ogni compressa contiene 2,85 mg di perindopril tert-butilamina  (pari
a 2,38 mg di perindopril) e 2,5 mg  di  amlodipina  (come  amlodipina
besilato). 
        «Perindopril e amlodipina Krka» 5,7 mg/5 mg  compresse:  ogni
compressa contiene 5,7 mg di perindopril tert-butilamina (pari a 4,76
mg di perindopril) e 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato). 
    Eccipienti: sodio idrogeno carbonato, cellulosa microcristallina,
amido  di  mais  pregelatinizzato,  sodio  amido  glicolato,   silice
colloidale anidra, magnesio stearato. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta  6,  8501  Novo  mesto,
Slovenia; 
      TAD  Pharma  GmbH,  Heinz-Lohmann-Straße  5,  27472   Cuxhaven,
Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Perindopril e amlodipina Krka» e' indicato per il  trattamento
dell'ipertensione essenziale negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.