Estratto determina AAM/PPA n. 1025/2018 del 13 novembre 2018 
 
    L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  medicinale:
OVISON (A.I.C. n. 043699) 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 043699014 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone ldpe
da 30 ml con contagocce; 
      A.I.C. n. 043699026 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone ldpe
da 100 ml con contagocce; 
      A.I.C. n. 043699038 - «1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi ldpe
da 100 ml con contagocce. 
    Titolare  A.I.C.:  Abiogen  Pharma  S.p.A.  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in via Meucci, 36 - Frazione  Ospedaletto  -  56121
Pisa (Italia) codice fiscale/partita IVA 05200381001. 
    Procedura: mutuo riconoscimento. 
    Codice procedura europea: SE/H/1185/001/R/001. 
    Codice pratica: FVRMC/2016/121, 
    con scadenza  il  12  giugno  2017  e'  rinnovata  con  validita'
illimitata  e  con   conseguente   modifica   del   riassunto   delle
caratteristiche   del   prodotto,   del   foglio    illustrativo    e
dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in  vigore
della presente determina,  i  requisiti  di  qualita',  sicurezza  ed
efficacia siano ancora presenti. 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura
entro e non oltre sei mesi dalla medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.  219  e successive  modifiche  ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. 
    La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.