IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  settembre  2012,   n.   19037,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 214 del 13  settembre  2012,  con  il  quale  e'  stato
riconosciuto il Consorzio di tutela vini del Reno DOC  ed  attribuito
per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico  a  svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Reno»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  settembre  2015,  n.   62146,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 238  del  13  ottobre  2015,  con  il  quale  e'  stato
confermato per un  ulteriore  triennio  l'incarico  al  Consorzio  di
tutela  vini  del  Reno  DOC  a  svolgere  le  funzioni  di   tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Reno»  ed  integrato  il
suddetto incarico per la IGT «Castelfranco Emilia»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che il  Consorzio  di  tutela  vini  del  Reno  DOC  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n.  238  del  2016  per  la  DOC  «Reno»  e  per  la  IGT
«Castelfranco Emilia». Tale verifica e'  stata  eseguita  sulla  base
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia
S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate
denominazioni, con le note protocollo n. 16777/2018 del 21  settembre
2018, n. 19010/2018 del  7  novembre  2018  e  n.  19017/2018  del  7
novembre 2018; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela  vini  del  Reno
DOC, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela vini del
Reno DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238
del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio di tutela vini del  Reno  DOC
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC  «Reno»
ed alla IGT «Castelfranco Emilia», di cui all'art. 41, comma 1  e  4,
della legge n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  3  settembre  2012,  n.  19037  e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela vini  del  Reno
DOC, con sede  legale  in  Castelfranco  Emilia  (MO),  via  Vittorio
Veneto, n. 76, a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi alla DOC «Reno» ed alla IGT «Castelfranco Emilia»,  di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto  ministeriale  3  settembre  2012,  n.  19037  e
successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio  2018  e  dalla
legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 20 novembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi