Estratto determina AAM/AIC n. 171/2018 del 27 novembre 2018 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
ALPHANATE  nella  forma  e  confezione,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Societa' Grifols Italia S.p.A., con sede  legale  e
domicilio fiscale in viale Enrico Forlanini n. 23 -  20134  Milano  -
Italia, codice fiscale n. 10852890150. 
    Confezione: 
      «2000 ui + 2400 ui / 10 ml polvere e solvente per soluzione per
infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita con 10  ml
di solvente + set per infusione - A.I.C. n. 033077126  (in  base  10)
0ZKFW6 (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Forma  farmaceutica:  polvere  e  solvente  per   soluzione   per
infusione. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 30°C; 
      tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno,  per  proteggere
il medicinale dalla luce; 
      non congelare. 
    Composizione 
    Principio attivo: 
      complesso di fattore VIII umano della  coagulazione  e  fattore
von Willebrand umano: 2000 ui di FVIII + 2400 ui di VWF in 10 ml (200
ui di FVIII/ml e 240 ui di VWF/ml). 
    Eccipienti: 
      Istidina; 
      Albumina umana; 
      Arginina; 
      Acido cloridrico; 
      Sodio idrossido; 
      Acqua per preparazioni iniettabili (solvente). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da
emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Alphanate puo' essere
usato nel trattamento del deficit acquisito di fattore VIII; 
      trattamento degli emofilici A con anticorpi contro  il  fattore
VIII (inibitori); 
      profilassi e trattamento delle emorragie  o  del  sanguinamento
chirurgico nella malattia di von  Willebrand  (VWD)  quando  il  solo
trattamento con desmopressina (DDAVP) e' inefficace o controindicato. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
      Instituto Grifols, S.A., C/ Can Guasc, 2 - Parets  del  Valles,
08150 Spagna. 
    Produttore del principio attivo: 
      Grifols Biologicals LLC, 2410 Lyllivale  Avenue,  Los  Angeles,
California - 90032-3548, Stati Uniti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni  sull'etichettatura  e  sul   foglio   illustrativo   si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successiva  modificazione  e  integrazione,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.