IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 concernente disposizioni in materia di assistenza fiscale, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164 come sostituito dall'art. 1, comma 617, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale prevede che alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale emerga, tra l'altro, il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro di assistenza fiscale, la formula organizzativa, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita' e adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164, inserito dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che i centri per lavoratori dipendenti, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate; Visto infine il citato art. 7, comma 2, lettera d), ultimo periodo, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a. per «C.A.F.» si intende un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; b. per «strutture del C.A.F.» si intendono tutte le sedi del C.A.F., comprese quelle individuate ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, quest'ultimo inserito dall'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; c. per «attivita' formativa» si intende l'attivita' promossa, organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori, anche tramite soggetti terzi, ai fini del corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e comprende sia le attivita' di formazione che le attivita' di aggiornamento; d. per «credito formativo» si intende la misura dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo e della rilevanza dell'attivita' formativa in relazione alle specifiche finalita' previste dal presente decreto ed e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento; e. il «periodo formativo» e' l'arco temporale di un anno (1° agosto - 31 luglio) entro il quale si valuta, per il periodo di assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento che assolve all'obbligo formativo; f. il «R.A.F.» e' il responsabile dell'assistenza fiscale di cui all'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 che, ai fini del presente decreto, e' responsabile del processo della formazione degli operatori; g. il «coordinatore della formazione» e' colui che, su incarico del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale.