IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il capo V del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241
concernente  disposizioni  in  materia  di  assistenza   fiscale,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di  assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta  e
dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164,
che prevede che lo svolgimento dell'attivita' di  assistenza  fiscale
e' subordinato al rilascio di autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  31  maggio
1999, n. 164 come sostituito dall'art.  1,  comma  617,  lettera  a),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 35, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale  prevede
che alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento  dell'attivita'
di assistenza fiscale deve  essere  allegata  una  relazione  tecnica
dalla quale emerga, tra l'altro,  il  rispetto  dei  requisiti  sulle
garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro di  assistenza
fiscale, la formula organizzativa, i  sistemi  di  controllo  interno
volti a garantire la correttezza dell'attivita' e adeguati livelli di
servizio nonche' il piano di formazione del personale,  differenziato
in base alle funzioni svolte dalle diverse figure  professionali  che
operano nei centri; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del citato decreto 31 maggio 1999,  n.
164,  inserito  dall'art.  35,  comma  1,  lettera  a)  del   decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che  i  centri
per  lavoratori  dipendenti,  dopo  il  primo  anno   di   attivita',
presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno  precedente,
una  relazione  sulla  capacita'  operativa  e  sulle  risorse  umane
utilizzate anche in ordine  alla  tipologia  di  rapporti  di  lavoro
instaurati  e  alla  formazione  svolta,  sull'affidamento  a   terzi
dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti
a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei
livelli  di  servizio,  sul  numero  di   dichiarazioni   validamente
trasmesse all'Agenzia delle entrate; 
  Visto infine il citato art. 7, comma 2, lettera d), ultimo periodo,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa  tenendo
conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura  per  la
valutazione della formazione e le  modalita'  di  attestazione  e  di
verifica dello svolgimento della formazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a. per «C.A.F.» si intende un centro di  assistenza  fiscale  per
lavoratori dipendenti e pensionati  di  cui  all'art.  32,  comma  1,
lettere d), e) e f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    b. per «strutture del C.A.F.» si  intendono  tutte  le  sedi  del
C.A.F., comprese quelle individuate ai sensi  dei  commi  1  e  1-bis
dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
n. 164, quest'ultimo inserito dall'art. 35, comma 1, lettera  c)  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    c. per «attivita' formativa»  si  intende  l'attivita'  promossa,
organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori,  anche  tramite
soggetti terzi, ai fini del corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
assistenza fiscale e comprende sia le attivita' di formazione che  le
attivita' di aggiornamento; 
    d. per «credito formativo»  si  intende  la  misura  dell'impegno
richiesto  per  l'assolvimento   dell'obbligo   e   della   rilevanza
dell'attivita'  formativa  in  relazione  alle  specifiche  finalita'
previste dal presente decreto ed e' pari ad un'ora per  la  frequenza
dei corsi di formazione e di aggiornamento; 
    e. il «periodo formativo» e' l'arco  temporale  di  un  anno  (1°
agosto - 31 luglio) entro il quale  si  valuta,  per  il  periodo  di
assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento
che assolve all'obbligo formativo; 
    f. il «R.A.F.» e' il responsabile dell'assistenza fiscale di  cui
all'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 che, ai fini del presente decreto, e' responsabile  del  processo
della formazione degli operatori; 
    g. il «coordinatore della formazione» e' colui che,  su  incarico
del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale.