IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica del  disciplinare,  ivi  comprese  le  modifiche
temporanee, per le quali sara'  prevista  la  definizione  a  livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di  procedure  per  l'esame
delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari  dei  vini
DOP  e  IGP,  continuano  ad  applicarsi   i   decreti   ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla  Commissione  UE
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Morellino di Scansano»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio a tutela del Morellino di
Scansano, con sede in Scansano (GR), intesa ad ottenere  la  modifica
temporanea  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei   vini
«Morellino di Scansano», nel rispetto della procedura di cui all'art.
10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Vista l'istanza datata 30 novembre 2018, prot. n.  222,  presentata
dal Consorzio a  tutela  del  Morellino  di  Scansano,  con  sede  in
Scansano (GR), con la quale, tenuto conto: 
    delle avverse condizioni climatiche verificatesi  nella  zona  di
produzione della DOCG «Morellino di  Scansano»  nel  corso  dell'anno
2017, che con una prolungata siccita' hanno determinato una riduzione
della produzione della vendemmia 2017 prossima al 30%, rispetto  alla
media delle vendemmie precedenti; 
    delle particolari condizioni climatiche  verificatesi  nel  corso
dell'anno 2018, che hanno determinato un consistente  anticipo  della
vendemmia 2018, 
lo stesso Consorzio, al fine di compensare, seppure parzialmente,  le
perdite di produzione riscontrate  citate  nella  predetta  vendemmia
2017, ha chiesto di ottenere la modifica temporanea del  disciplinare
di  produzione  della  citata  DOCG,  limitatamente  alle  produzioni
derivanti dalla vendemmia 2018, per consentire l'anticipo di due mesi
(dal 1° marzo al 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve) della
decorrenza del termine previsto all'art. 7, comma 4, del disciplinare
stesso per l'immissione al consumo dei vini della tipologia  di  base
«Morellino di Scansano»; 
  Vista la relazione tecnica allegata alla  predetta  richiesta,  che
descrive in dettaglio le conseguenze causate dalle avverse condizioni
climatiche verificati nell'anno 2017  e  le  motivazioni  tecniche  a
supporto della modifica temporanea in questione; 
  Vista la nota n. 0548090 del 3 dicembre 2018 della Regione Toscana,
con la quale e' stato espresso il parere favorevole  all'accoglimento
della  predetta  richiesta,  limitatamente  alla  campagna  vendemmia
2018/2019, anche  sulla  base  delle  condizioni  tecnico  produttive
verificatesi nell'areale del Morellino di Scansano DOCG per la stessa
vendemmia 2018; 
  Ritenute valide motivazioni  cui  alla  citata  relazione  tecnica,
intese a  supportare  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione della DOGG  «Morellino  di  Scansano»  nei  termini  sopra
evidenziati, al fine di limitare gli effetti  negativi  congiunturali
per il Morellino di Scansano che potrebbero verificarsi sui  mercati,
conseguenti alla riduzione di offerta del  vino  DOCG  in  questione,
connessa all'abbattimento produttivo arrecato  dalle  citate  avverse
condizioni climatiche verificatasi  nell'anno  2017,  che  potrebbero
avere  delle  ripercussioni  negative  sull'immagine   della   stessa
denominazione; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  apportare  la  modifica  temporanea
dell'art.  7,  comma  4,  del  disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di
Scansano» nei termini sopra evidenziati, fatto salvo che la  modifica
(anticipo di due mesi del termine di decorrenza per  l'immissione  al
consumo della tipologia di base) deve  assicurare  la  compatibilita'
con le caratteristiche  chimico-fisiche  ed  organolettiche  previsti
dall'art. 6  del  disciplinare  per  l'immissione  al  consumo  della
tipologia di vino in questione e, inoltre,  che  la  stessa  modifica
temporanea, per la sua essenza, deve essere limitata per gli  effetti
alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019; 
  Ritenuto che,  nelle  more  dell'adozione  delle  specifiche  norme
procedurali dell'Unione europea e nazionali, come  sopra  richiamato,
per l'esame della modifica temporanea in questione  sia  da  ritenere
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012  e  che,  in
tale ambito normativo, e' stato acquisito il parere favorevole  della
Regione Toscana, espresso  con  la  citata  nota  n.  0548090  del  3
dicembre 2018; 
  Ritenuto di dover comunicare la modifica  temporanea  in  questione
alla  Commissione  U.E.  tramite  il  sistema  informativo  messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare  la  stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini  DOCG
«Morellino di  Scansano»,  cosi'  come  consolidato  con  il  decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e'  temporaneamente
modificato, nei confronti delle produzioni della  tipologia  di  base
«Morellino  di  Scansano»  derivanti   dalla   campagna   vendemmiale
2018/2019, come segue: 
    il termine del 1°  marzo  dell'anno  successivo  alla  vendemmia,
previsto per la decorrenza dell'immissione al  consumo  del  vino  in
questione, e' anticipato al 1° gennaio 2019. 
  2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione  UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione  ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del  Ministero  -  Sezione
qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi