IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafi 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/1992,  ora  abrogato  e
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (Legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  Regione  autonoma  della
Sardegna e l'assunzione, a  partire  dal  2010,  dei  relativi  oneri
finanziari da parte della medesima regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  61  del  13  marzo  2013,  recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017,  n.  91  e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 100 del 2  maggio  2017,  recante  una
nuova  imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico   sulle   rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa  e  la  cessazione  degli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla  stessa  data
di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della  Sardegna
prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con la quale  viene  richiesta,  al
fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto  aereo
sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la  connettivita'
territoriale della Sardegna, nelle  more  della  definizione  di  una
nuova  imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico,   la   proroga
dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale  21
febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  25  ottobre  2017,  n.  498,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 252 del 27 ottobre 2017, con il quale viene abrogato il
decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91, e successive modifiche  e,
conseguentemente,  si  fanno  permanere  gli  effetti   del   decreto
ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  e  successive  modifiche  fino
all'entrata in vigore della nuova imposizione di  oneri  di  servizio
pubblico in via di definizione; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019,
una nuova imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa  e  la  cessazione  degli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla  stessa  data
di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Considerato che in data 8 ottobre 2018 sono state pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale UE 2018/C 362 le note informative dei bandi  delle
gare  pubbliche  che  saranno  esperite  dalla  Regione  Sardegna  in
relazione al servizio aereo sulle rotte di cui sopra, qualora  nessun
vettore avra' dichiarato, nei termini previsti, la propria intenzione
di istituire  servizi  aerei  di  linea  rispondenti  agli  oneri  di
servizio pubblico su una o piu' delle citate rotte; 
  Considerato  che  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale UE decorre il periodo minimo di  sei  mesi  che,  ai  sensi
dall'art.  17,  paragrafo  4  del  regolamento  (CE)  n.   1008/2008,
intercorre prima dell'avvio della nuova concessione; 
  Considerato che al paragrafo 5 di ciascun bando si precisa  che  la
stipula della convenzione con il vettore  aggiudicatario  non  potra'
avvenire  prima  che  siano  trascorsi  sei  mesi   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota
informativa di cui all'art. 17, paragrafo 4  del  regolamento  CE  n.
1008/2008; 
  Vista la nota prot. n. 2150 del 18 ottobre 2018  con  la  quale  la
Regione autonoma della Sardegna ha chiesto di differire al 17  aprile
2019 l'entrata in vigore degli oneri di  servizio  pubblico  previsti
dal decreto ministeriale  n.  367  dell'8  agosto  2018,  nonche'  la
proroga degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21  febbraio
2013 fino alla data di decorrenza del  nuovo  regime  impositivo,  al
fine di evitare soluzioni  di  continuita'  nel  servizio  reso  agli
utenti nel periodo compreso tra il 1° aprile  2019  e  il  17  aprile
2019; 
  Ravvisata la necessita' di modificare il  decreto  ministeriale  n.
367 dell'8 agosto 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 3 del  decreto  ministeriale  n.  367  dell'8  agosto  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 222 del 24 settembre 2018, e' sostituito dal  seguente:
«Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art.  2  sono  obbligatori
dal 17 aprile 2019».