IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  Centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOP
Atina, con sede legale in Atina (FR), via Broile, n. 267,  intesa  ad
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di  cui  al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOP Atina; 
  Considerato che la denominazione «Atina» e'  stata  riconosciuta  a
livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della  legge  n.
238/2016  e,  pertanto,  e'  una  denominazione  protetta  ai   sensi
dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73
del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela
dei vini DOP Atina, alle prescrizioni della legge 12  dicembre  2016,
n. 238; 
  Considerata la necessita' di modificare lo  statuto,  a  suo  tempo
approvato, nella prima  assemblea  straordinaria  utile  al  fine  di
uniformare le previsioni in esso contenute alle sopravvenute esigenze
normative in materia di Consorzi di  tutela  introdotte  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP  Atina,  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238/2016 per la DOP «Atina». Tale  verifica  e'  stata
eseguita sulla  base  delle  attestazioni  rilasciate  dall'Autorita'
pubblica di controllo, la Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Frosinone, con la nota n. 13498/U  dell'8  novembre
2018,  autorizzata  a  svolgere  l'attivita'   di   controllo   sulla
denominazione «Atina»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina, ai  sensi  dell'art.  41,
comma 1 della legge 12 dicembre  2016,  n.  238  ed  al  conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di  promozione,  valorizzazione,
tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC Atina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina,  e'  riconosciuto
ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n.  238
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41  comma
1 e 4 per la DOP  Atina.  Tale  denominazione  risulta  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini di cui  all'art.  104  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013.