IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  241,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze vengano fissati i  limiti  massimi  del  compenso  base
spettante    ai    componenti    degli    organi     di     revisione
economico-finanziaria degli enti locali e che  il  compenso  base  e'
determinato in relazione alla classe demografica  ed  alle  spese  di
funzionamento e di investimento dell'ente locale e  che  tali  limiti
massimi vengono aggiornati triennalmente; 
  Visto il decreto interministeriale 20 maggio  2005,  con  il  quale
sono stati fissati i limiti massimi del  compenso  da  attribuire  ai
revisori dei conti; 
  Considerata la necessita' di aggiornare  tali  dati,  prendendo  in
considerazione la  popolazione  residente  calcolata  alla  fine  del
penultimo  anno  precedente,  secondo  i  dati  ISTAT,   nonche'   la
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; 
  Considerata l'opportunita' di aggiornare i  parametri  relativi  al
valore medio  pro-capite  della  spesa  corrente  e  della  spesa  di
investimento, sulla base dei dati piu'  aggiornati  in  possesso  del
Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017; 
  Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in  due  fasce  di
popolazione, esclusivamente ai  fini  dell'incremento  dell'ulteriore
30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso  d'inflazione,  quelli
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i  quali  si  applica
esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione  e,  quelli
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i  quali  si  applica
anche l'ulteriore incremento del 30%; 
  Assunto altresi' che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo
decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione
della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi
base, anche per rispettare i  principi  sull'equo  compenso,  di  cui
all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il limite massimo del compenso base  annuo  lordo  spettante  ad
ogni componente degli organi di revisione  economico-finanziaria  dei
comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane  e'  pari,  per
ciascuna fascia  demografica  degli  enti  considerati,  alla  misura
indicata nella tabella  A,  allegata  al  presente  decreto,  con  le
seguenti maggiorazioni: 
    a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui
spesa corrente annuale  pro-capite  desumibile  dall'ultimo  bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale  per  fascia
demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 
    b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui
spesa per investimenti  annuale  pro-capite,  desumibile  dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di  cui  alla  tabella  C,  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro. 
  3. L'eventuale adeguamento del compenso  deliberato  dal  consiglio
dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati  dal  presente
decreto non ha effetto retroattivo.