IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti; Considerata la necessita' di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonche' la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; Considerata l'opportunita' di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati piu' aggiornati in possesso del Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017; Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%; Assunto altresi' che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Decreta: Art. 1 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e' pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni: a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro. 3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.