IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21  dicembre  2006,  n.
1967,  relativo  alla  misure  di  gestione   per   lo   sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art.  17  in  materia  di  pesca
sportiva; 
  Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire  il  rispetto  delle
norme della politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione europea  dell'8  aprile
2011,  n.  404,  recante  modalita'  di  applicazione  del   predetto
regolamento (CE) n. 1224/2009; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i
regolamenti (UE) n. 1379/2013 e  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di  sbarco  e
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto delle normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del  18  febbraio
2017, recante «delega di attribuzioni del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  On.le  Giuseppe
Castiglione»; 
  Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo  9
gennaio 2012, n. 4 il quale dispone  che  con  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  sono  definite  le
modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici  o
sportivi, al fine di assicurare che essa sia  effettuata  in  maniera
compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6   dicembre   2010   concernente
«Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e  ricreativa  in
mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 31 gennaio 2011, n. 24; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2014  con  il  quale  e'
stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca
sportiva sino al 31 dicembre 2015; 
  Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e  22  dicembre  2014,
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette  Ufficiali  n.  35  del  12
febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale e'  stata
prorogata al  31  dicembre  2017  la  validita'  delle  comunicazioni
effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale  e'  stata
prorogata  al  30  giugno  2018  la  validita'  delle   comunicazioni
effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; 
  Visto il decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno  2018  con  il
quale e' stata prorogata al  31  dicembre  2018  la  validita'  delle
comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre
2010; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del  decreto  recante
le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici
o sportivi, disporre la proroga della validita'  delle  comunicazioni
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010,
al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita'  di  monitoraggio
sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto
ministeriale 6 dicembre 2010 e' prorogata al 31 dicembre 2019. 
  2. Le comunicazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 6 dicembre 2010 sono  obbligatorie,  altresi',  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di pesca da  terra  e  hanno  validita'
sino al 31 dicembre 2019; 
  3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni  contenute
nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010. 
  Questo decreto e' immediatamente efficace e viene pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 dicembre 2018 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo