IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto  di  massima»,
con riguardo agli articoli 10 e 12  relativi  alla  disciplina  delle
tranche supplementari  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita
residua superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto n. 31383  del  16  aprile  2018  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  26  aprile
2018, con il quale si  e'  provveduto  a  modificare  l'art.  12  del
«decreto di massima» sopra citato, con particolare  riferimento  alla
percentuale spettante nel collocamento supplementare  dei  buoni  del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante
disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e
ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente
indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e  del
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge  di  approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, a
norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. 
  Visti i propri decreti in data 29 agosto, 26 settembre, 29  ottobre
e 28 novembre 2018, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle
prime  otto  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,45%  con
godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,45%, avente godimento  1°  agosto  2018  e  scadenza  1°
ottobre 2023. L'emissione della predetta tranche viene  disposta  per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni
di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1°aprile ed il 1° ottobre di ogni  anno
di durata del prestito. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse,
che qui si intende interamente richiamato ed  a  cui  si  rinvia  per
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.