IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2012 con cui  l'enoxaparina  e'  stata
inserita nella  lista  di  farmaci  con  uso  consolidato  in  ambito
pediatrico per il  trattamento  di  patologie  del  sangue  e  organi
eritropoietici (lista P5) per le seguenti  indicazioni  terapeutiche:
profilassi e terapia delle trombosi venose profonde e  della  embolia
polmonare, anche correlate  a  catetere  venoso  centrale  anche  con
somministrazione endovenosa; trattamento  della  trombosi  arteriosa;
profilassi  della  coagulazione   extracorporea   nell'emodialisi   e
nell'emofiltrazione fino alle quattro ore di durata; 
  Vista la determina  AIFA  del  12  ottobre  2015  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2015 con cui  le  eparine  a
basso peso molecolare sono state inserite nella lista di farmaci  con
uso consolidato per il trattamento dei tumori solidi,  istituita  con
determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6  giugno  2007,  per  la  seguente  indicazione
terapeutica: utilizzo nella profilassi delle trombosi venose profonde
in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio  (KHORANA  >  3)  [con
condizione che l'indicazione sia posta dallo specialista ematologo  o
oncologo]; 
  Viste le determine AIFA n.  998  e  n.  999  del  20  luglio  2016,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, con  le
quali  le  eparine  a  basso  peso  molecolare  sono  state  inserite
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
rispettivamente per la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e
puerperio per  le  pazienti  a  rischio  e  per  il  trattamento  del
tromboembolismo nella sospensione degli  anti-vitamina  K  (AVK)  per
manovre chirurgiche e/o invasive (bridging); 
  Vista la determina AIFA  del  6  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, che ha modificato  la
sopra citata determina n. 998  del  20  luglio  2016  con  l'aggiunta
nell'allegato 1 di nuove categorie di pazienti sotto la voce «Criteri
di inclusione»; 
  Vista la determina AIFA del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28  dicembre  2016,  con  la  quale  le
eparine a basso peso molecolare sono state inserite  nella  lista  di
farmaci con uso consolidato nel trattamento  di  patologie  cardiache
per indicazioni anche differenti da quelle previste al  provvedimento
di autorizzazione all'immissione in commercio (allegato 8), istituita
con la determina  AIFA  14  marzo  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2014; 
  Considerato che la Commissione  europea  ha  ritenuto  il  rapporto
beneficio/rischio positivo sulla base dei risultati dell'esercizio di
comparabilita' in termini di qualita', non-clinica e  clinica  per  i
medicinali biosimilari di enoxaparina sodica «Inhixa»  (decisione  n.
5972 del 15 settembre 2016) e «Thorinane» (decisione n. 5971  del  15
settembre 2016); 
  Considerata  l'approvazione  mediante  procedura   decentrata   dei
medicinali  biosimilari  di  enoxaparina  sodica  «Enoxaparina  Rovi»
(procedura  decentrata  No.DE/H/5020/001,004-007/DC)   e   «Ghemaxan»
(procedura decentrata No.UK/H(5798/01-07/DC); 
  Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni dell'8,  9  e  10
novembre 2017 - stralcio  verbale  n.  28,  nella  quale  sono  stati
stabiliti i criteri generali per la valutazione  dell'inserimento  di
farmaci biosimilari nelle liste di cui alla legge n. 648 del 1996; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 29, 30 e 31 ottobre 2018 - stralcio verbale n. 1; 
  Ritenuto, pertanto, di estendere ai  biosimilari  delle  eparine  a
basso  peso  molecolare  e,  nello  specifico   ai   biosimilari   di
enoxaparina  sodica  sopramenzionati,  le  indicazioni   terapeutiche
incluse nelle corrispettive liste sopra citate di cui alla  legge  n.
648 del 1996; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Le indicazioni relative a eparine a basso peso molecolare  presenti
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per l'enoxaparina sodica devono intendersi riferite a  originatore  o
biosimilare.