IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  le
condizioni  per  un  ordinato  rinnovo  dei  consigli  degli   ordini
circondariali forensi scaduti  il  31  dicembre  2018,  superando,  a
tutela della loro funzionalita', le incertezze applicative in  ordine
alla ineleggibilita' di avvocati che hanno gia'  svolto  due  mandati
consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12  luglio
2017, n. 113; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo  periodo,
  della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga  del  termine  di  cui
  all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
 
  1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della  legge  12  luglio
2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del  rispetto  del
divieto di cui al  predetto  periodo,  si  tiene  conto  dei  mandati
espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in  vigore,
compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata  in  vigore  della
legge  31  dicembre  2012,  n.  247.  Resta  fermo  quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4,  della  legge  12
luglio 2017, n. 113. 
  2. Per il rinnovo dei consigli  degli  ordini  circondariali  degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,
si svolge entro il mese di luglio 2019.