Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Monte Etna» registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1491/2003  della
Commissione del 25 agosto 2003. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Monte Etna con sede in via
Sangiuliano, 349 - 95145 Catania e che il predetto Consorzio possiede
i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14
ottobre 2013, n. 12511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito il parere della Regione  Siciliana  competente  per
territorio,  circa  la  richiesta  di  modifica,  ritiene  di   dover
procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP
«Monte Etna» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare  ippiche  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.