IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
   Vista la legge  8  luglio  1986,  n.  349,  che  ha  istituito  il
Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
   Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio  2006,  n.  233  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del mare del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
224 del 24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete  Natura  2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  12
dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea
(2018/37/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27028  del   14   dicembre   2017,   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adotta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modifiche; 
  Vista la deliberazione  del  Consiglio  direttivo  dell'Ente  parco
nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise n. 38 del 15 dicembre 2017 con cui
sono stati approvati gli obiettivi e le misure di  conservazione  per
il sito IT7212121 Gruppo della Meta - catena delle Mainarde ricadente
parzialmente nel territorio del parco; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  del  Molise  n.  64
dell'8 febbraio 2018, con cui sono stati approvati gli obiettivi e le
misure di conservazione per il Sito di importanza  comunitario  (SIC)
IT7212121 Gruppo della Meta - catena delle Mainarde; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 536 del
28 dicembre 2017, che ha approvato  gli  obiettivi  e  le  misure  di
conservazione per 24  Siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  della
regione biogeografica mediterranea; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le  Zone
speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il  sopra  citato  atto,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Molise, entro sei  mesi  dalla  data  di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati atti e  la  banca  dati
Natura 2000, mediante una verifica  da  effettuarsi  da  parte  della
regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di  rilievo
nazionale,  per  le  parti  delle  ZSC  ricadenti   all'interno   del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
   Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  25  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Molise; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Molise
con nota del 2 ottobre 2018 prot. n. 124822/2018. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea i venticinque (25) siti insistenti
nel territorio della Regione Molise, gia' proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE come da allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27028  del  14  dicembre  2017.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  www.minambiente.it  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.