IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di
esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E.  delle
proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche  non
rilevanti, per le quali  sara'  prevista  la  definizione  a  livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale  per
l'esame delle domande di protezione e di  modifica  dei  disciplinari
dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i  decreti  ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet  del  Ministero  -  Sezione  qualita'  -  Vini  DOP  e  IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Romagna»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero, con il  quale  e'  stato  modificato  il
disciplinare della predetta DOP; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   31   maggio   2016   concernente
l'autorizzazione all'ente tutela vini di Romagna, con sede in  Faenza
(RA),  per  consentire  l'etichettatura  transitoria  dei  vini   DOC
«Romagna», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,  nei  riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla  proposta  di  modifica
del relativo disciplinare di cui  al  provvedimento  ministeriale  22
marzo 2016; 
  Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta  il  1°  marzo
2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con  la  quale  e'  stata
trasmessa la domanda del consorzio vini di Romagna nel rispetto della
procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della
DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche  sostanziali  ed
una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di  produzione  delle
sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del  Sole»,
«Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana»,  «Marzeno»,  «Oriolo»,
«Predappio», «San Vicinio»,  «Serra»,  allegati  al  disciplinare  di
produzione della DOC in questione, che non comporta  alcuna  modifica
al documento unico riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera d), del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  riguardante  norme
concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il
nome delle sopra citate sottozone; 
  Vista la successiva nota della Regione Emilia-Romagna del 6  luglio
2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del  consorzio  vini
di Romagna, nel rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6  del
decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  intesa  ad  ottenere   una
ulteriore modifica all'art. 7 dei disciplinari  di  produzione  delle
sopra menzionate sottozone,  che  non  comporta  alcuna  modifica  al
documento unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera  d),  del  regolamento   (UE)   n.   1308/2013,   riguardante
l'etichettatura dei  prodotti  designati  con  il  nome  delle  sopra
menzionate sottozone; 
  Vista l'ulteriore domanda del consorzio vini di Romagna,  trasmessa
con nota della Regione Emilia-Romagna del 5  dicembre  2018,  con  la
quale e' stato richiesto che per le modifiche contenute agli articoli
7 ed 8 dei disciplinari delle  sottozone  in  questione  allegati  al
disciplinare della DOC dei vini «Romagna», sia applicata la procedura
semplificata stabilita ai sensi dell'art. 10,  comma  8  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il nulla osta della  Regione  Emilia-Romagna  sulla  predetta
richiesta del consorzio di tutela, espresso con la citata nota del  5
dicembre 2018; 
  Considerato che per le modifiche rilevanti di cui agli articoli  1,
2, 4, 5 e 6 del disciplinare della DOC in questione si  rimanda  alla
procedura di cui agli articoli  7,  8  e  9  del  richiamato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, mentre per le predette modifiche minori
sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali  semplificate,
di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del  piu'  volte  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto delle citate modifiche  minore  e  ritenuto  che  la  stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e,
in particolare, per la medesima richiesta: 
    e'  stata  esperita  l'intera  procedura  di  valutazione  e   di
pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia-Romagna, in
conformita' all'art. 6 del predetto decreto; 
    e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione,  ai
sensi del comma 3 dell' art. 6 del menzionato decreto; 
    sono  state  ritenute  valide  le  motivazioni   alle   modifiche
proposte,  che  risultano  conformi  alle  rispettive  vigenti  norme
nazionali e dell'Unione europea e,  in  particolare,  non  comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale  le  citate  richieste  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata  «Romagna»,  in  particolare   nel   rispetto   dell'art.
118-octodecies, paragrafo 3,  lettera  a)  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Agli  articoli  7  ed  8  degli  allegati  al  disciplinare  di
produzione  della  Denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Romagna», relativi ai  disciplinari  delle  sottozone  citate  nelle
premesse, cosi' come consolidato con la proposta di modifica  di  cui
al provvedimento ministeriale 22 marzo  2016,  resa  applicabile  dal
decreto ministeriale 31 maggio 2016 concernente  le  disposizioni  di
etichettatura transitoria richiamato in premessa, sono  apportate  le
modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente  decreto  sul  sito  internet  del
Ministero. 
  3. La modifica al disciplinare della DOP «Romagna» di cui al  comma
1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione  qualita'
- Vini DOP e IGP -  e  comunicata  alla  Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 gennaio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi