La Commissione parlamentare 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso: 
    che con decreto  del  Presidente  della  Regione  autonoma  della
Sardegna n. 127 del  28  dicembre  2018,  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 10 gennaio 2019, sono stati
convocati per il giorno 24 febbraio 2019 i comizi per l'elezione  del
Presidente  della  Regione  e  del  XVI  Consiglio  regionale   della
Sardegna. 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31  luglio  2005,
n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28  e  successive
modifiche; l'art. l,  comma  4,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la  RAI,  nonche'  gli  Atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni; 
    d) la legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,  recante  lo
«Statuto speciale per la Sardegna»; 
    f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1,  recante
la «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15  dello  Statuto
speciale per la Sardegna»; 
    g) la legge costituzionale 31 gennaio  2001,  n.  2,  recante  le
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  dei  Presidenti  delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano»; 
    h) la legge regionale 6 marzo 1979,  n.  7,  recante  «Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale»; 
    i)  la  legge  regionale  26  luglio   2013,   n.   16,   recante
«Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per
l'elezione del Presidente della Regione e  del  Consiglio  regionale.
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»; 
    l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29  recante  «Norme  in
materia di procedura elettorale. Modifiche alla  legge  regionale  26
luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7». 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario n.  1520  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  j),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni del  Presidente  della
Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio  regionale  della
regione autonoma della Sardegna, indette per il  giorno  24  febbraio
2019, e  si  applicano  nell'ambito  territoriale  interessato  dalla
consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   Testata   giornalistica
regionale.