Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   dell'11
settembre 2017 con cui l'on.  Paola  De  Micheli  e'  stata  nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell'art.  11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016; 
    Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
      l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
      l'art. 6, il quale disciplina in via generale i  criteri  e  la
modalita' per la concessione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione privata; 
      l'art. 12, comma 6, il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita'  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei
contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che
nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per  le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma
5 del medesimo articolo; 
      l'art. 50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera
con  piena  autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  in
relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e  unita'
organizzative  con  propri  atti  in  relazione   alle   specificita'
funzionali e di competenza; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione
di immobili ad uso  produttivo  distrutti  o  danneggiati  e  per  la
ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30  ottobre  2016»  e  in
particolare l'art. 7,  che  al  comma  1,  come  modificato  dapprima
dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, quindi
dall'art. 1, comma 7, lettera a), dell'ordinanza n. 30 del 21  giugno
2017, successivamente dall'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 46  del
10 gennaio 2018, e infine dall'art. 1 dell'ordinanza  n.  69  del  30
ottobre  2018,  fissa  al  31  dicembre  2018  il  termine   per   la
presentazione  delle  domande  di  accesso  ai  contributi  per   gli
interventi da eseguire sugli immobili suindicati; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
recante «Misure per il ripristino  con  miglioramento  sismico  e  la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
2016» e in particolare l'art. 9, che  al  comma  1,  come  modificato
dapprima dall'art. 5, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n.  46  del
10 gennaio 2018, successivamente dall'art. 10, comma 1,  lettera  g),
dell'ordinanza n.  62  del  3  agosto  2018,  e  infine  dall'art.  2
dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31  dicembre  2018
il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   ai
contributi per gli  interventi  da  eseguire  sugli  immobili  a  uso
abitativo con danni gravi; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018,
recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a  uso
agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data
dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative  attivita'»  e  in
particolare l'art. 3, il quale al comma 1, come modificato  dall'art.
3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018
il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   ai
contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2017, recante «Organizzazione della struttura  centrale  del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»; 
  Rilevato che fra le ragioni che  hanno  indotto  il  legislatore  a
disporre  una  proroga  di  ulteriori   due   anni   della   gestione
straordinaria della ricostruzione vi e' certamente, sulla scorta  dei
dati forniti dai territori interessati, la necessita' di un ulteriore
lasso di tempo per consentire l'avvio a regime  degli  interventi  di
ricostruzione «pesante» relativi agli immobili a  uso  abitativo  con
danni gravi e a quelli adibiti a uso produttivo; 
  Ritenuto, pertanto, che e' necessario disporre un'ulteriore proroga
dei termini fissati dalle suindicate ordinanze n. 13, n. 19 e  n.  68
per la presentazione da parte  degli  interessati  delle  domande  di
accesso a contributo per  i  suddetti  interventi  di  ricostruzione,
nonche' per  gli  interventi  di  delocalizzazione  definitiva  degli
immobili a uso agricolo e zootecnico, che solo di recente sono  stati
autorizzati con l'ordinanza n. 68 e verosimilmente necessitano di  un
ulteriore lasso di tempo per la predisposizione dei progetti da parte
dei soggetti che vi sono interessati; 
  Ritenuto che per le suddette proroghe appare congruo individuare il
termine del 31 dicembre 2018, quanto alle ordinanze n. 13 e n. 19,  e
quello del 31 luglio 2019, quanto all'ordinanza n. 68; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  necessita'  di  intervenire  sulla   norma
dell'ordinanza n. 15 del 2017 relativa al  rimborso  delle  spese  di
trasporto ai consulenti ed agli esperti della struttura commissariale
centrale, al fine di consentire un piu' efficace e  proficuo  impegno
per piu' giorni settimanali anche  agli  esperti  non  residenti  nei
comuni dove ha sede la struttura medesima; 
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31
dicembre 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e
indifferibile necessita' di evitare  ogni  soluzione  di  continuita'
dell'attivita' degli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  nella
ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi
in questione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».