IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre  2000,  con
il quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui  devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale  docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le  successive  integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2012  con  il  quale  la  «Scuola
quadriennale  di  formazione  in   psicoterapia   comportamentale   e
cognitiva» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede di Casalnuovo  di  Napoli
(NA), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509  del
1998; 
  Visto il decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso
da 15 a 20 unita'; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con  cui  il  predetto
istituto  chiede  l'autorizzazione  al   trasferimento   della   sede
principale  di  Casalnuovo  di  Napoli  (NA),  da  via  Pigna,  12  -
Casalnuovo di Napoli  (NA)  -  a  via  Michelangelo  Buonarroti  10 -
Casoria (NA) 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 28 novembre 2018, trasmessa con nota
prot. 5321 del 13 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La   «Scuola   quadriennale   di   formazione    in    psicoterapia
comportamentale e cognitiva», abilitata con decreto in data 2  agosto
2012 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Casalnuovo di
Napoli  (NA),  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia,  e'
autorizzato a trasferire la  predetta  sede  da  via  Pigna  n.  12 -
Casalnuovo di Napoli  (NA)  -  a  via  Michelangelo  Buonarroti  10 -
Casoria (NA). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 dicembre 2018 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara