IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria  e  del
successivo supplemento  di  verifica  disposti  nei  confronti  della
societa' cooperativa «Societa' cooperativa agricola  Europa  94»  con
sede in Angri (SA) - C.F 01575720741 conclusi  in  data  in  data  10
aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro
il termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in  sede  di
supplemento di verifica concluso in data 22 febbraio 2018, e  che  in
sede di accertamento, concluso in data  10  aprile  2018,  le  citate
irregolarita' non risultavano sanate; 
  Considerato  che  dalle  citate  risultanze  ispettive  risultavano
permanere le seguenti irregolarita': 1) mancato  aggiornamento  dello
statuto sociale alle norme previste per le S.p.a.  -  in  particolare
l'art. 23 prevede ancora la possibilita' della nomina  di  un  organo
amministrativo   monocratico   o   collegiale   nominato   a    tempo
indeterminato in contrasto con le previsioni dell'art. l, comma  936,
lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) mancata  indicazione
nello statuto dei criteri per la ripartizione degli utili, cosi' come
stabilito dall'art. 2545-quater, e dei criteri  per  la  ripartizione
dei ristorni; 3) mancato rinnovo della carica del revisore legale che
risulta scaduta in data 1° aprile 2013; 
  Vista la nota n. 267993 trasmessa via pec in data  2  luglio  2018,
regolarmente  ricevuta,  con  la  quale  e'  stato  comunicato   alla
cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e  con  la
quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro  il  quale
far pervenire eventuali controdeduzioni; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da  parte  della
cooperativa entro il predetto termine; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Societa'
cooperativa  agricola  Europa  94»  con  sede  in  Angri  (SA),  C.F.
01575720741 costituita in data 8 febbraio 1994, e' revocato.