IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «Anacogia  83  societa'
cooperativa»,  con  sede  in  San  Cipriano  Picentino  (SA),   (C.F.
95008650657) conclusa in data 18  maggio  2018  con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto  conto  che  dalle  risultanze  ispettive  e'   emersa   una
irregolare gestione amministrativa, con particolare riferimento  alla
tenuta dei libri sociali e dei libri contabili e  che  gli  ispettori
non hanno potuto quantificare con  esattezza  la  composizione  della
compagine sociale nonche' l'effettivo possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2527 del codice civile dei soci, poiche' l'unico libro soci
posto in visione risulta essere quello istituito in  data  7  ottobre
2005 ed aggiornato alla data 1° gennaio 2012; 
  Considerato, inoltre, che gli ispettori non hanno potuto verificare
la regolarita' della procedura seguita per l'ammissione e il  recesso
dei soci in data antecedente il 2014, non avendo  a  disposizione  il
libro soci  ed  libro  del  C.d.A.  in  quanto  l'attuale  presidente
dell'ente ha dichiarato che tutta la  documentazione  antecedente  il
2014 e' stata trattenuta dal precedente presidente,  che  piu'  volte
sollecitato, non ha voluto riconsegnare quanto richiesto; 
  Tenuto conto che le risultanze ispettive  hanno  evidenziato  anche
ulteriori irregolarita' quali: il mancato versamento  del  contributo
di revisione per il biennio  2017/2018  comprensivo  di  sanzione  ed
interessi; il mancato versamento del 3% ai fondi  mutualistici  sugli
utili di bilancio 2015 e 2016; la  mancata  deliberazione,  da  parte
dell'assemblea dei soci, in ordine al compenso o alla gratuita' delle
cariche sociali;  la  mancata  corrispondenza  del  capitale  sociale
iscritto nel bilancio d'esercizio 2016  con  quello  evidenziato  nel
libro soci; la mancata sottoscrizione ed il mancato versamento  della
quota minima  prevista  per  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  delle
cooperative edilizie; 
  Vista la nota n. 301930 trasmessa via pec in data 8 agosto 2018 con
la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista la nota pervenuta in data 20 agosto 2018 ed acquisita con  il
protocollo n. 308403 con la quale la cooperativa ha  fatto  pervenire
le proprie controdeduzioni, nelle quali si limita  a  riaffermare  la
correttezza della propria gestione amministrativa ed a  ribadire,  al
di la' delle generiche contestazioni ivi contenute, la  conferma  del
quadro  gestionale  dell'ente  rilevato  ed  accertato  in  sede   di
ispezione straordinaria; 
  Preso atto che non e' stato fornito neppure il verbale di assemblea
del 24 maggio 2018 nel  corso  della  quale  la  cooperativa  avrebbe
deliberato  il  versamento  del  contributo  biennale  di   revisione
relativo al biennio in corso, il versamento del 3% degli utili  degli
esercizi 2015 e 2016, l'adeguamento della quota sociale dal 30 a  250
euro; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Rosa Camarda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Anacogia  83  societa'  cooperativa»,  con  sede  in  San   Cipriano
Picentino (SA), (C.F. 95008650657), costituita in data 6 aprile 1983,
e' revocato.