IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante:  «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose  e  istituzione  di  un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.  109
del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2018, al fine di «... consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese
affrontate  dagli  autotrasportatori   in   conseguenza   dell'evento
consistenti  nella  forzata  percorrenza  di  tratti  autostradali  e
stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle  difficolta'
logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e
portuali ...»; 
  Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo  periodo,  del
menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie
di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  per
l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al
periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»; 
  Considerato che dalla stima delle sole missioni che coinvolgono  il
nodo portuale e' possibile individuare un  numero  di  circa  500.000
unita' e che dunque e' ragionevole ipotizzare un  numero  complessivo
almeno di un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro,  per
la frazione dell'anno 2018 cui e' riferita la misura in  parola,  con
la conseguente individuazione di un rimborso teorico pari a 20 euro a
viaggio, oggettivamente inferiore ai maggiori oneri sopportati  dagli
autotrasportatori; 
  Valutato pertanto opportuno, al fine di semplificare  le  procedure
di  rimborso,  di  individuare  quale   parametro   per   la   misura
dell'indennizzo quello derivante  dalla  suddivisione  delle  risorse
complessivamente stanziate per il numero  totale  delle  missioni  di
viaggio per le quali le imprese di trasporto potranno  richiedere  il
ristoro dei maggiori oneri; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
20 agosto  2018,  n.  539,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  dell'emergenza  determinatasi  a
seguito  del   crollo   di   un   tratto   del   viadotto   Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194,  con  la  quale  e'  stato
nominato  il  Commissario  delegato  per   fronteggiare   l'emergenza
derivante dall'evento in argomento; 
  Sentite la associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
  Vista la  nota  n.  21015  del  17  dicembre  2018  indirizzata  al
Commissario delegato; 
  Vista la nota n. 350480 del  20  dicembre  2018  con  la  quale  il
Commissario delegato ha espresso la condivisione sul provvedimento in
parola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli  autotrasportatori,  derivanti  dalla  forzata  percorrenza  di
tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza  dell'evento
del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il  presente  decreto
definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri
e le modalita' per l'erogazione  a  favore  degli  autotrasportatori,
delle risorse autorizzate dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.