IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di «... consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»; Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo periodo, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»; Considerato che dalla stima delle sole missioni che coinvolgono il nodo portuale e' possibile individuare un numero di circa 500.000 unita' e che dunque e' ragionevole ipotizzare un numero complessivo almeno di un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro, per la frazione dell'anno 2018 cui e' riferita la misura in parola, con la conseguente individuazione di un rimborso teorico pari a 20 euro a viaggio, oggettivamente inferiore ai maggiori oneri sopportati dagli autotrasportatori; Valutato pertanto opportuno, al fine di semplificare le procedure di rimborso, di individuare quale parametro per la misura dell'indennizzo quello derivante dalla suddivisione delle risorse complessivamente stanziate per il numero totale delle missioni di viaggio per le quali le imprese di trasporto potranno richiedere il ristoro dei maggiori oneri; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194, con la quale e' stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento in argomento; Sentite la associazioni di categoria dell'autotrasporto; Vista la nota n. 21015 del 17 dicembre 2018 indirizzata al Commissario delegato; Vista la nota n. 350480 del 20 dicembre 2018 con la quale il Commissario delegato ha espresso la condivisione sul provvedimento in parola; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il presente decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.