IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art. 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.  246,
recante «Norme di sicurezza antincendi  per  gli  edifici  di  civile
abitazione» e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  15  settembre  2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i  vani  degli  impianti  di  sollevamento  ubicati  nelle  attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre  2005,  n.
232; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  29
agosto 2012, n. 201; 
  Tenuto conto dell'evoluzione  dei  criteri  e  della  normativa  di
prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio  con  particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza  sia  in
condizioni ordinarie che in caso di  emergenza  ed  ai  requisiti  di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili; 
  Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli  edifici
di  civile  abitazione  di  grande  altezza,  con  idonee  misure  di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio  ragionevolmente
credibile e con  l'indicazione  degli  obiettivi  che  devono  essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio  dalle  facciate
degli edifici; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche ed integrazioni al decreto 
          del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 
 
  1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte  integrante  del
presente  decreto  e  che  modifica  le  norme   tecniche   contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il  punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». 
  2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.