IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   2,   di
conversione del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,
recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, recante le norme di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana in materia finanziaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dall'articolo unico  del
decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16, il quale al primo  comma,
lettera a-bis), dispone che spettano alla Regione, tra gli  altri,  i
3,64 decimi a  decorrere  dall'anno  2017,  dell'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) afferente all'ambito regionale, determinata applicando
annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio
dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto  dei  rimborsi,
delle compensazioni e della  quota  riservata  all'Unione  europea  a
titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della  spesa  per  consumi
finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella  nazionale,  cosi'
come  risultante  dai  dati  rilevati  dall'ISTAT  nell'ultimo   anno
disponibile; 
  Visto il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dall'articolo unico  del
decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16, il quale  stabilisce  che
con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottati
previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative
del primo comma del medesimo art. 2 per quanto riguarda, tra l'altro,
l'attribuzione a titolo di  acconto  e  successivo  conguaglio  della
compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito  di  ripartire
in favore degli enti destinatari  le  somme  riscosse  attraverso  il
sistema  del   versamento   unificato   modello   F24,   nonche'   la
determinazione  delle  modalita'   per   l'attribuzione   agli   enti
destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 Accise» e «F24 Semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 prot.  2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Vista l'intesa della Regione  Siciliana  espressa  con  nota  prot.
19156/GAB del 28 dicembre 2018; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017  alla  Regione  Siciliana   viene
attribuito un importo pari ai 3,64  decimi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  -  IVA  afferente  all'ambito  regionale,  determinato  con
riferimento al gettito maturato nel  territorio  regionale,  mediante
attribuzione  diretta  da  parte   della   struttura   di   gestione,
individuata dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 22 maggio 1998, n.  183,  secondo  i  tempi  e  le  modalita'
definiti dal presente decreto.