Estratto determina AAM/A.I.C. n. 195/2018 del 31 dicembre 2018 
 
    Procedura europea: DE/H/5280/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e   attribuzione   numero   A.I.C.:
e' autorizzata   l'immissione   in    commercio    del    medicinale:
DEXMEDETOMIDINA MYLAN nella forma e confezioni, alle condizioni e con
le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Mylan  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Vitto Pisani n. 20 - 20124 Milano. Codice  fiscale  n.
13179250157. 
    Confezioni: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045994011 (in base 10) 1CVN0V
(in base 32); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25
flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045994023 (in base 10) 1CVN17
(in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      principio   attivo:   ogni   ml   di    concentrato    contiene
dexmedetomidina  cloridrato  equivalente   a   100   microgrammi   di
dexmedetomidina; 
      eccipienti: 
        sodio cloruro; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: Mylan Teoranta -  Coill  Rua
Inverin - Co. Galway - Irlanda. 
    Indicazioni terapeutiche: per la sedazione di pazienti adulti  in
Unita'  di  terapia  intensiva  (Intensive  Care   Unit,   ICU)   che
necessitano  di  un  livello  di  sedazione  non  piu'  profondo  del
risveglio in risposta alla stimolazione  verbale  (corrispondente  al
valore da 0 a -3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione  (Richmond
Agitation-Sedation Scale, RASS). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo.  
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.