IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria   disposta   nei
confronti  della  societa'  cooperativa  «S.I.A.  servizi   integrati
ambientali-societa' cooperativa sociale», con sede in  Latina,  (C.F.
02810600599)  da   Confcooperative,   l'associazione   nazionale   di
rappresentanza cui l'ente  risulta  aderente,  conclusa  in  data  18
giugno 2018,  con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Tenuto conto che dall'esame delle citate  risultanze  ispettive  e'
emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di
quaranta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che,
in sede di accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non
essere state sanate e piu' precisamente: 
    1. la cooperativa non  ha  provveduto  alla  nomina  di  un  CdA,
stabilendone la durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma  2
del  codice  civile,  nonche'  alla   determinazione   dell'eventuale
compenso  o  la  gratuita',  in  conformita'  con  quanto   stabilito
dell'art. 1, comma 936, lett. b, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205; 
    2. la cooperativa non ha provveduto al versamento del  contributo
di revisione per il biennio 2017/2018,  comprensivo  di  sanzione  ed
interessi. 
  Considerato che l'istruttoria effettuata  da  questa  Autorita'  di
vigilanza  ha  riscontrato  che  l'art.  32  dello  statuto   sociale
dell'ente   prevede   che    la    cooperativa    sia    amministrata
alternativamente  da   un   organo   amministrativo   monocratico   o
collegiale,  con  possibilita'  di  durata  delle  cariche  a   tempo
indeterminato, fino a revoca o dimissioni, in  contrasto  con  quanto
stabilito dalla citata legge n. 205/2017; 
  Considerato, infine, che dalla  consultazione  del  registro  delle
imprese, si e' riscontrato il mancato deposito del bilancio  relativo
all'esercizio 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 378422 del 31 ottobre  2018  con  cui
questa Autorita' di vigilanza ha comunicato,  ai  sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta
dalla  cooperativa,  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile contestando  il  permanere  delle
suddette gravi irregolarita' e concedendo alla cooperativa il termine
di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni; 
  Considerato  che  la  cooperativa  non  ha  fatto   pervenire   ne'
controdeduzioni ne' documenti entro il termine concesso; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa  «S.I.A.  servizi
integrati  ambientali-societa'  cooperativa  sociale»,  con  sede  in
Latina, C.F. 02810600599, costituita in  data  26  gennaio  2015,  e'
revocato.