IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa
edilizia», con sede in Roma - C.F. 97005000589, conclusa in  data  16
giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta  giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento  sono   risultate   ancora   in   essere   le   seguenti
irregolarita': 
    1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto
sociale le clausole mutualistiche, non ha  adempiuto  all'obbligo  di
devoluzione   del   patrimonio   sociale   previsto   nel    bilancio
straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 
    2. la cooperativa, avendo superato  i  limiti  dettati  dall'art.
2519 del codice  civile,  non  ha  nominato  l'organo  preposto  alla
revisione legale dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del
codice civile; 
    3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di iscrizione  alla
sezione a mutualita' diversa  da  quella  prevalente,  presso  l'albo
delle societa' cooperative. 
  Vista la nota n. 386621 trasmessa via pec in data 9  novembre  2018
con la questa Autorita' di vigilanza comunicava, ai sensi dell'art. 7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  di   cui
all'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, risultata
regolarmente consegnata presso la casella di  posta  certificata  del
destinatario; 
  Considerato altresi' che nella predetta comunicazione di avvio  del
procedimento veniva contestato  che  la  cooperativa,  a  seguito  di
provvedimento di gestione  commissariale  disposto  con  d.d.  del  5
agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017  con  la  ricostituzione
degli organi sociali, non avesse avviato quelle  procedure  richieste
da questa Direzione generale con la nota ministeriale n.  151200  del
19 aprile 2017, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato
adempimento in merito alla  devoluzione  del  patrimonio  sociale  ai
fondi mutualistici; 
  Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito  nella
citata comunicazione di avvio non sono pervenute da  parte  dell'ente
osservazioni o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies,
quarto  comma  del  codice  civile,  in   quanto   le   irregolarita'
riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida  nei
confronti dell'ente appaiono  suscettibili  di  essere  sanate  anche
senza la nomina di un commissario  governativo  ai  sensi  del  primo
comma dell'art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile,  ma  piuttosto
mediante la  nomina  di  un  commissario  per  specifici  adempimenti
interno all'ente, nomina che peraltro comporta minori oneri economici
per la cooperativa e, in  caso  di  incapienza  di  quest'ultima,  in
definitiva anche per l'erario; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,  quarto
comma del codice civile che prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,
laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili  di
specifico  adempimento,  puo'  nominare   un   commissario   che   si
sostituisce agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al
compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando  poteri
e durata dell'incarico; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
per specifici adempimenti nella persona  del  legale  rappresentante,
che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente
al compimento degli specifici adempimenti da compiere; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 17 gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il sig. Massimo Caucci, nato a  Roma  il  30  novembre  1968,  C.F.
CCCMSM68S30H501D, domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 226,
Presidente  del   consiglio   di   amministrazione   della   societa'
cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», con  sede  in
Roma, C.F. 97005000589, costituita  in  data  27  novembre  1941,  e'
nominato, ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies,  quarto  comma  del
codice  civile,  commissario  per  il  compimento   degli   specifici
adempimenti citati in premessa e, piu' precisamente: 
    1.  per  la  devoluzione  del  patrimonio  sociale  previsto  nel
bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 
    2. per la nomina dell'organo preposto alla revisione  legale  dei
conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile; 
    3. per il cambio si sezione, passando  a  mutualita'  diversa  da
quella prevalente, presso l'albo delle societa' cooperative,  per  un
periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.