IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze ispettive della  revisione  ordinaria  disposta
nei  confronti  della   societa'   cooperativa   «Federica   societa'
cooperativa edilizia» con sede in Triggiano (BA) - C.F.  06239340729,
conclusa in data 24 aprile 2018, con  la  proposta  di  adozione  del
provvedimento  di   gestione   commissariale   ai   sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che, in  sede
di accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  essere
state sanate e  piu'  precisamente:  1)  Non  risulta  effettuato  il
versamento del contributo di  revisione  per  i  bienni  2015/2016  e
2017/2018; 2) Non  risulta  versata  l'imposta  di  bollo  sul  Libro
giornale e sul Libro degli inventari; 3) La cooperativa  non  risulta
aver provveduto alla nomina di un  organo  amministrativo  collegiale
per la durata di tre esercizi in ossequio alle  previsioni  dell'art.
1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, in materia di
governance,  stabilisce  che  «l'amministrazione  della  societa'  e'
affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle
cooperative di cui  all'art.  2519,  secondo  comma,  si  applica  la
disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»; 
  Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese,  si
e'  riscontrato   il   mancato   deposito   del   bilancio   relativo
all'esercizio 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 378417 del 31 ottobre  2018  con  cui
questa Autorita' di vigilanza comunicava ai sensi dell'art.  7  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla
cooperativa,   l'avvio   del   procedimento   per   l'adozione    del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile contestando  il  permanere  delle
suddette gravi irregolarita' e concedendo alla cooperativa il termine
di quindici giorni per presentare controdeduzioni e documenti. 
  Considerato  che  la  cooperativa  non  ha  fatto   pervenire   ne'
controdeduzioni ne' documenti entro il termine concesso, ne'  risulta
avere sanato le gravi irregolarita' contestate in  sede  ispettiva  e
con la comunicazione di avvio del procedimento. 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Francesco Paolo Perchinunno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Federica
societa' cooperativa edilizia» con sede  in  Triggiano  (BA)  -  C.F.
06239340729, costituita in data 28 dicembre 2004, e' revocato.