IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «Vittoria  -   societa'
cooperativa a r.l.» con sede in Silea (Treviso),  codice  fiscale  n.
04741100269, conclusa in data 2  ottobre  2018  con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di  gestione  commissariale  cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto  conto  che  dalle  risultanze  ispettive  emerge   che   la
cooperativa in sede di rilevazione conclusa in data  20  aprile  2018
era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  novanta  giorni  le
irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva,  ma  che  in  sede  di
accertamento concluso in data 2 ottobre 2018  si  e'  riscontrata  la
persistenza delle seguenti gravi irregolarita': 1) la cooperativa non
ha provveduto ad aggiornare il libro soci, in  particolare  non  sono
state indicate le  qualifiche  dei  soci  nonche'  le  quote  sociali
eventualmente restituite ai soci receduti; 2) la cooperativa  non  ha
correttamente deliberato in merito al risultato dell'esercizio  2016,
in quanto l'utile realizzato e'  stato  destinato  in  percentuale  a
copertura della perdita subita nel precedente esercizio 2015, perdita
che invece risultava essere stata gia' ripianata  con  versamento  da
parte dei soci. Ne consegue che il valore del  patrimonio  netto  del
bilancio 2017 risente della citata erronea  impostazione  atteso  che
riporta ancora una perdita d'esercizio di € 45.100 portata  a  nuovo,
non piu' effettiva; 
  Vista la nota ministeriale n. 378418 del 31 ottobre  2018  con  cui
questa Autorita' di vigilanza ha comunicato,  ai  sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo Pec, regolarmente ricevuta
dalla  cooperativa,  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies, del codice civile contestando il  permanere  delle
suddette gravi irregolarita' e concedendo alla cooperativa il termine
di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni; 
  Considerato  che  la  cooperativa  non  ha  fatto   pervenire   ne'
controdeduzioni ne' documenti entro il termine concesso; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'Ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Erik Rambaldini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Vittoria - societa' cooperativa a r.l.» con sede in Silea  (Treviso)
codice fiscale n. 04741100269, costituita in data 13 maggio 2015,  e'
revocato.