IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola  di
psicoterapia   psicosomatica   integrata   (IPSISOM)»   ha    chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Francesco  Restelli
n. 3 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno
di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  10  gennaio  2019,   ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza di riconoscimento,  rilevando  che  la  descrizione  del
modello formativo dichiara di assimilare  «la  matrice  psicodinamica
agli  orientamenti  di  psicoterapia  a  mediazione   corporea».   La
descrizione  dettagliata   di   questo   approccio   consiste   nella
enumerazione di autori che, da un  lato  pertengono  alla  tradizione
psicosomatica  psicoanalitica,  e   dall'altro   alla   clinica   «di
orientamento neuroscientifico».  Ne  segue  un  ulteriore  elenco  di
quadri clinici -  disturbo  borderline,  disturbi  del  comportamento
alimentare,   dipendenze,   comorbilita'   psichiatriche,    disturbi
dell'apprendimento, disturbo post-traumatico da stress - che consente
di identificare ulteriori autori di  provenienza  e  di  orientamento
eterogenea  -  psicoterapia  sensomotoria,   «nuove   frontiere   del
traumatismo», attaccamento, «lavoro con il corpo»,  predominanza  dei
processi non verbali, neuroscienze affettive. Il  secondo  paragrafo,
dedicato ai principi di base del  modello,  restringe  i  riferimenti
soprattutto al lavoro del dott. Scognamiglio di cui vengono citati  i
contributi, che sono apparsi soprattutto in ambito nazionale - libri,
congressuale,   con   soltanto   due   pubblicazioni    su    riviste
internazionali indicizzate. Al di la' del livello e della  diffusione
nazionale delle suddette pubblicazioni, non appare alcuna descrizione
dettagliata  di  un  «modello»,  con  particolare  riferimento   alla
applicazione clinica concreta, alla sua diffusione, ed alle prove  di
efficacia. Nel paragrafo relativo alle fasi della terapia vi  e'  una
descrizione che, nuovamente, mostra una molteplicita' di  riferimenti
di varia origine concettuale ed operativa.  Soprattutto  quest'ultima
appare come un  insieme  di  elementi  ovvi  generalmente  in  ambito
psicoterapico   -setting,   contratto...-   insieme   a   descrizioni
idiosincrasiche come del tipo: «il processo terapeutico si svolge  in
una forma ciclica che definiamo  «movimento  di  andata  e  ritorno».
Quindi, la proposta  si  riferisce  ad  un  modello  non  chiaramente
identificabile, di portata locale, senza alcuna prova  di  validita'.
Cio' rende la proposta inaccettabile alla luce dei  criteri  espressi
dalla CTC e che  richiedono  «riferimenti  documentati  aggiornati  -
pubblicazioni  scientifiche  -  delle   evidenze   scientifiche   che
dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e  il
riconoscimento scientifico internazionale e nazionale  dell'indirizzo
adottato» - pubblicati sul sito del MIUR in data del 10 maggio 2018; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di  psicoterapia
psicosomatica  integrata  (IPSISOM)»,  con  sede  in  Milano,   viale
Francesco  Restelli  n.  3 -  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 gennaio 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara