IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n.  124,  che,
al fine di semplificare le procedure di migrazione tra  operatori  di
telefonia mobile e  le  procedure  per  l'integrazione  di  SIM  card
aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia'
clienti  di  un  operatore,  demanda  ad  un  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
l'individuazione delle misure per l'identificazione in via  indiretta
del cliente, anche utilizzando  il  sistema  pubblico  dell'identita'
digitale  previsto  dall'art.  64  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in  modo
da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM
card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per
via telematica; 
  Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti  dei
servizi di telefonia mobile al  momento  della  consegna  o  messa  a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.); 
  Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, che prevede l'istituzione, a cura  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  del  sistema  pubblico  per  la  gestione   dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di
servizi in rete  e  agevolare  l'accesso  agli  stessi  da  parte  di
cittadini e imprese, anche in mobilita'; 
  Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del  28
dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti  di
identita' e di riconoscimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-sexies  del
decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche  del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' i tempi e  le  modalita'  di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per l'innovazione e le tecnologie e  dell'economia  e  delle
finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che  definisce  le  regole
tecniche e di sicurezza relative  alle  tecnologie  ed  ai  materiali
utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica  amministrazione,  adottato  in  data  23   dicembre   2015,
concernente  le  modalita'  tecniche   di   emissione   della   Carta
d'identita' elettronica; 
  Vista la determinazione AgID n. 189/2016  concernente  l'emanazione
della nuova versione dei seguenti regolamenti:  «Regolamento  recante
le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma
2, decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre
2014)» e «Regolamento recante le modalita' per l'accreditamento e  la
vigilanza dei gestori  dell'identita'  digitale  (art.  1,  comma  1,
lettera l, decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014)»; 
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute
nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
    b) «CIE»: il documento  di  identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato «Carta di  identita'  elettronica»,
come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione,  adottato  in  data  23  dicembre  2015,
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica»; 
    c) «CNS»: il documento rilasciato  su  supporto  informatico  per
consentire l'accesso per via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle
pubbliche  amministrazioni  «Carta  nazionale  dei   servizi»,   come
definito dal decreto del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in data 9 dicembre 2004,  recante:  «Regole  tecniche  e  di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati  per  la
produzione della Carta nazionale dei servizi»; 
    d) «credenziale di accesso»:  il  particolare  attributo  di  cui
l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere
in  modo  sicuro,  tramite  autenticazione  informatica,  ai  servizi
qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi  che  aderiscono
allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  in  data  24  ottobre  2014,  recante  «Definizione  delle
caratteristiche del sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche'  dei  tempi  e  delle
modalita' di adozione del  sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e delle imprese»; 
    e) «documento di identita' e  di  riconoscimento»:  la  carta  di
identita' e i documenti equipollenti indicati all'art. 35,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»; 
    f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione
delle  caratteristiche  del  sistema   pubblico   per   la   gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei
tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da  parte  delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»; 
    g)  «gestori  dell'identita'  digitale»:  le  persone  giuridiche
accreditate allo  SPID  che,  in  qualita'  di  gestori  di  servizio
pubblico,  previa  identificazione  certa   dell'utente,   assegnano,
rendono  disponibili  e  gestiscono  gli  attributi  utilizzati   dal
medesimo utente al fine della sua identificazione  informatica,  come
definite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche  del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    h) «identita' digitale»: la  rappresentazione  informatica  della
corrispondenza  biunivoca  tra  un  utente   e   i   suoi   attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24  ottobre  2014,
recante «Definizione delle caratteristiche del sistema  pubblico  per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese  (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle  imprese»  e  dei  suoi
regolamenti attuativi; 
    i) «PEC»: posta  elettronica  certificata  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD; 
    l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito
ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art.  17-ter  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.