IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un operatore, demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale previsto dall'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per via telematica; Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.); Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita'; Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti di identita' e di riconoscimento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' i tempi e le modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che definisce le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, concernente le modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica; Vista la determinazione AgID n. 189/2016 concernente l'emanazione della nuova versione dei seguenti regolamenti: «Regolamento recante le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)» e «Regolamento recante le modalita' per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identita' digitale (art. 1, comma 1, lettera l, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)»; Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; b) «CIE»: il documento di identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identita' elettronica», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica»; c) «CNS»: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni «Carta nazionale dei servizi», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 dicembre 2004, recante: «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi»; d) «credenziale di accesso»: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; e) «documento di identita' e di riconoscimento»: la carta di identita' e i documenti equipollenti indicati all'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito dall'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; g) «gestori dell'identita' digitale»: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualita' di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica, come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; h) «identita' digitale»: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi; i) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD; l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.