IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, recante nuovo Codice della strada; 
  Visto l'art.  405,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante   regolamento   di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; 
  Visto l'art. 238 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella  VII.1,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
riportante gli importi dei diritti dovuti dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico amministrative di  competenza  del  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 29 dicembre 2016, con il quale e' stata da ultimo  aggiornata  la
misura  degli  importi  dei  diritti  per  le   predette   operazioni
tecnico-amministrative di cui alla tabella VII.1; 
  Ritenuta la necessita' di dover  provvedere,  in  conformita'  alle
predette disposizioni, all'aggiornamento biennale degli  importi  dei
diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative, in  misura
pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due
anni precedenti; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2016  al  30  novembre  2018,   accertato
dall'Istituto nazionale di statistica, e' del 2,2 %; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento   degli    importi    dovuti    per    le    operazioni
  tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del  regolamento  di
  attuazione del nuovo Codice della strada. 
 
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, sono  aggiornati
in misura  pari  all'intera  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  nei  due   anni
precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del 2,2%. 
  2.  Gli  importi  previsti   nel   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti del 29  dicembre  2016,  si  intendono
sostituiti  dai  rispettivi  valori  aggiornati,  come   di   seguito
riportato: 
    ove e' previsto l'importo  di  €  85,16,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 87,03; 
    ove e' previsto l'importo di  €  170,33,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 174,08; 
    ove e' previsto l'importo di  €  212,91,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 217,59; 
    ove e' previsto l'importo di  €  340,65,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 348,15; 
    ove e' previsto l'importo di  €  425,82,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 435,19; 
    ove e' previsto l'importo di  €  851,64,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 870,38; 
    ove e' previsto l'importo di € 1.277,46,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di € 1.305,56.