IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada; Visto l'art. 405, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2016, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura degli importi dei diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative di cui alla tabella VII.1; Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' alle predette disposizioni, all'aggiornamento biennale degli importi dei diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti; Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto nazionale di statistica, e' del 2,2 %; Decreta: Art. 1 Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiornati in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del 2,2%. 2. Gli importi previsti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2016, si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati, come di seguito riportato: ove e' previsto l'importo di € 85,16, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 87,03; ove e' previsto l'importo di € 170,33, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 174,08; ove e' previsto l'importo di € 212,91, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 217,59; ove e' previsto l'importo di € 340,65, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 348,15; ove e' previsto l'importo di € 425,82, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 435,19; ove e' previsto l'importo di € 851,64, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 870,38; ove e' previsto l'importo di € 1.277,46, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 1.305,56.