La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo bilaterale tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Bosnia  ed
Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, inteso  ad  ampliarne  e  facilitarne  l'applicazione,
fatto a Roma il 19 giugno 2015.