IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato  decreto
legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai  Ministeri  del  lavoro  e
delle politiche sociali, della salute e delle  infrastrutture  e  dei
trasporti l'emanazione del  regolamento  per  l'individuazione  delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica
stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in
presenza di traffico veicolare; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della  strada»,  di  seguito  «Regolamento  del  Codice  della
strada»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  recante
«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21  dicembre
1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  10  recante
«Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE  relative
ai dispositivi di protezione individuale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 10 luglio  2002,  recante  «Disciplinare  tecnico  relativo  agli
schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,   da
adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario; 
  Visto il decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  del  9  giugno
1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni  relative  ad
indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a  distanza  il
personale impegnato su strada in condizioni di  scarsa  visibilita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2015, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30  giugno  2015,  recante  «Definizione  di  un  quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo  2013,  recante  «Criteri
generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle
attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico
veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67; 
  Ravvisata la necessita' di  aggiornare  le  previsioni  del  citato
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 13 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  161,  comma
2-bis, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i  criteri
generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle
attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico
veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto  non
preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'. 
  2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle
situazioni descritte nei principi per il segnalamento  temporaneo  di
cui all'art. 2 del disciplinare tecnico  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002,  le
cui previsioni sono fatte salve.