IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in  conseguenza  del  crollo  di  un  tratto  del  viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14  agosto  2018  ed  e'  stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per  le
emergenze nazionali, di cui all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del  medesimo
decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  agosto  2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di  cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2019, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543
del 13 settembre 2018 e n. 563 del 27 dicembre 2018; 
  Vista la nota del 15 gennaio 2019, con cui il Commissario delegato,
ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella citta'
di Genova; 
  Considerato che occorre adottare  ogni  utile  iniziativa  volta  a
garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumita'; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  assicurare  il  presidio  anti-sciacallaggio  nella
                          Citta' di Genova 
 
  1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella  zona
rossa e nelle aree di varco nella citta' di Genova,  le  disposizioni
di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 542 del 7 settembre  2018  sono  prorogate
fino al 15 febbraio 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro  332.892,
si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 6098 istituita ai
sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 539  del  20  agosto  2018,  intestata  al
Commissario  delegato  -  Presidente  della  regione  Liguria,   che,
conseguentemente,  provvede  alla  rimodulazione  del   piano   degli
interventi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 febbraio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli