Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
«Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte» registrata con  regolamento
(CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e la tutela della «Nocciola Piemonte», con sede  in
via Umberto n. 1 -  12060  Bossolasco  (Cuneo),  e  che  il  predetto
consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare  l'istanza  di
modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art.  14  della
legge n. 526/1999. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, acquisito inoltre il parere della Regione Piemonte circa  la
richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla  pubblicazione
del   disciplinare   di   produzione   della   IGP   «Nocciola    del
Piemonte/Nocciola Piemonte» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.