IL DIRIGENTE 
                     dell'Ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.,  ed  in
particolare l'art. 20,  contenente  disposizioni  particolari  per  i
medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data  del  6
giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 7 novembre
2016, protocollo n. 112615 del  7  novembre  2016  con  la  quale  la
societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GMBH,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in  Schiffenberger  WEG,  55  D-35394  Giessen,  ha
chiesto  di  essere  autorizzata   al   rinnovo   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e s.m.i., del medicinale  omeopatico  Pascotox  INF
nella forma e confezione: «Soluzione iniettabile» 10 fiale  in  vetro
da 2 ml a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047479011; 
  Considerato che in data 1° agosto 2017,  protocollo  n.  84257,  e'
stata richiesta da parte di AIFA la presentazione  di  documentazione
integrativa. 
  Che in data 21 settembre 2017,  protocollo  n.  0100704,  e'  stata
richiesta da parte dell'Azienda  di  una  proroga  di novanta  giorni
decorrenti dalla scadenza del  termine  concesso  per  l'invio  della
documentazione integrativa. 
  Che in data 10 novembre  2017,  protocollo  n.  0121388,  e'  stata
richiesta da parte dell'Azienda una seconda proroga di novanta giorni
decorrenti dalla scadenza del  termine  concesso  per  la  precedente
proroga. 
  Che in data  22  novembre  2017,  protocollo  n.  125574,  AIFA  ha
concesso una proroga di soli trenta giorni decorrenti dalla  scadenza
del termine concesso per la proroga del 21 settembre 2017, protocollo
n. 0100704. 
  Che in data 22 febbraio 2018, protocollo n. 18333 l'Azienda non  ha
fornito la documentazione integrativa richiesta e ha comunicato  che:
«Hereby we confirm that  we  will  submit  not  yet  requested  parts
according to the Letter Defieieney for the prodoct  Pascotox  INF  as
soon as they are available». 
  Che in data 24 aprile 2018, protocollo n. 46232, AIFA ha comunicato
all'Azienda la conclusione  dell'iter  procedurale  e  ha  richiesto,
entro  il  termine  perentorio   di   dieci   giorni,   la   medesima
documentazione integrativa mai pervenuta presso AIFA. 
  Che in data 10 maggio 2018, protocollo n. 0052205-A,  e'  pervenuta
un'ulteriore richiesta da parte dell'Azienda di una proroga di trenta
giorni dalla data di consegna della DL (08-05-2018) della  nota  AIFA
del 24 aprile 2018, protocollo n. 46232. AIFA ha concesso una proroga
di soli sette giorni. 
  Che in data 15 maggio  2018,  protocollo  n.  54197,  l'Azienda  ha
depositato solo parzialmente la documentazione richiesta; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota inviata da AIFA all'Azienda protocollo 105355 del  24
settembre 2018 di comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 al primo  rinnovo  del
medicinale  omeopatico  «Pascotox  INF»,  con  la  quale   e'   stato
comunicato alla predetta Societa' il preavviso di diniego del rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  cui  all'art.  1,
comma 590 della legge n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale omeopatico; 
  Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GMBH
non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di
diniego succitato; 
  Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische
Praparate GMBH  con nota del 9 ottobre 2018 protocollo  0110975-A  ha
dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale
omeopatico   «Pascotox   INF»   (dichiarando   contestualmente    che
effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019); 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale omeopatico «Pascotox  INF»,
espresso  dalla  commissione  consultiva  tecnico-scientifica   nella
seduta 13-15 novembre 2018, verbale CTS n. 2, nel quale, tenuto conto
che l'azienda non  ha  presentato  controdeduzioni  al  preavviso  di
diniego e della comunicazione di voler ritirare la  domanda,  per  le
motivazioni di seguito riportate: 
      carenze di qualita' e di sicurezza per  la  forma  farmaceutica
soluzione iniettabile, per cui non e'  stata  fornita  documentazione
integrativa in seguito alle richieste di AIFA; 
      carenze di qualita' per i  ceppi  Aconitum  4DH,  Bryonia  4DH,
Lachesis 13DH, Sulfur Jodatum 4DH per i quali non  e'  stata  fornita
documentazione integrativa in seguito alle richieste di AIFA; 
      carenze di qualita' per il ceppo Echinacea TM per il  quale  e'
stata fornita documentazione: 
        assente la descrizione del processo di produzione per la TM e
per le diluizioni DH e relativi lotti di produzione. Dati assenti per
i sub-supplier dei fornitori della pianta Echinacea. Loss on drying e
Foreign  matter  del  raw  material:  eseguiti   senza   criteri   di
accettabilita' di riferimento, per Echinacea.  Assenza  del  test  di
controllo microbiologico non eseguito in conformata' alla  monografia
5.1.4 di Ph. Eur. su tintura madre: non e'  effettuato  il  controllo
microbiologico ne' di routine, ne' come skip test. Assenza  dei  test
di controllo della radioattivita' e dell'ocratossina su tintura madre
assenza di giustificazione per la non esecuzione dei  test.  Test  di
controllo  metanolo/2-propanolo  su  tintura  madre:  eseguiti  senza
criteri di accettabilita'  di  riferimento.  Non  sono  riportate  le
diluizioni intermedie conservate, loro  quantita'  e  le  specifiche.
Test del controllo microbiologico su tintura madre in stabilita'  non
eseguito in conformita' alla monografia 5.1.4 di Ph. Eur. 
      carenze di sicurezza: la sicurezza e' supportata esclusivamente
con il documento «Safety Statement for Pascotox  Inf.»  in  cui  sono
riportati i  dati  di  vendita  delle  confezioni  vendute  nell'arco
temporale da gennaio 2003 ad agosto  2017  e  l'assenza  di  reazioni
avverse attribuibili all'uso del medicinale omeopatico iniettabile: 
        assenza della  giustificazione  dell'uso  omeopatico  per  il
prodotto medicinale in oggetto. 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
Pascotox INF  sul  mercato  costituisce  un  rischio  per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge 190/2014 e s.m.i. 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art. 1, comma 590, della legge 190/2014 e s.m.i., del  medicinale
omeopatico  PASCOTOX  INF  nella  forma  e  confezione:   A.I.C.   n.
047479011 - «Soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml. 
  Titolare A.I.C.: Pascoe Pharmazeutische Praparate GMBH (Codice SIS:
2830).